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Tar Lombardia: 'Sala scommesse, rispettare Piano governo territorio'

31 luglio 2021 - 07:11

Il Tar Lombardia boccia ricorso di una sala scommesse: oltre a legge regionale sul gioco va rispettato anche l'ulteriore distanziamento di 150 metri da insediamenti urbanistici introdotto dal Pgt.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Sala scommesse, rispettare Piano governo territorio'


Niente da fare per il ricorso di una sala scommesse della Lombardia che si è vista rigettare dal Tar regionale la richiesta di parere di ammissibilità urbanistica emesso, in via definitiva e conclusiva, nel 2019 dal Comune di Curno, in provincia di Bergamo.

Oggetto del contendere l'atto di programmazione "Componente commerciale" al Piano di governo del territorio, adottato nel 2013, che introduce un ulteriore distanziamento dai luoghi sensibili rispetto alla legge dela Lombardia sul gioco approvata nello stesso anno, per le aperture di sale giochi/sale scommesse e, precisamente, 150 metri dagli insediamenti urbanistici.

La ricorrente ritiene tale atto di programmazione "introdotto unilateralmente e senza alcun fondamento di utilità", ma per i giudici amministrativi non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare: "le censure articolate dalla ricorrente appaiono inammissibili con riferimento alla disciplina del Pgt, che non risulta tempestivamente impugnata, e infondate in relazione al parere impugnato in principalità, atteso che la sala scommesse di cui è questione non rispetta il richiamato limite di distanza dal complesso residenziale inserito in Area 3 – residenziale, atteso che – come precisato nell’atto gravato – la disciplina comunale prevede che la distanza venga verificata dal limite dell’insediamento urbanistico e non tra gli accessi degli immobili interessati, secondo quanto calcolato nella perizia del tecnico di fiducia della Società.
Inoltre, sotto il profilo del periculum, si rileva il danno allegato ha carattere patrimoniale ed è quindi suscettibile di ristoro in caso di accoglimento del ricorso e che, stante la natura pretensiva dell’interesse azionato, una misura sospensiva non risulterebbe comunque satisfattiva".

 

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