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CdS: 'Minimi garantiti, dovuti anche con difficoltà in raccolta scommesse'

13 settembre 2021 - 15:42

Il Consiglio di Stato boccia ricorso di una concessionaria di raccolta scommesse contro pagamento delle integrazioni dei minimi garantiti del triennio 2000/2002 chiesto dall'allora Aams.

Scritto da Fm
CdS: 'Minimi garantiti, dovuti anche con difficoltà in raccolta scommesse'

Le difficoltà di attuazione del nuovo sistema telematico di raccolta delle scommesse non impinge sulla legittimità delle richieste di pagamento delle somme spettanti all’amministrazione in forza della convenzione di concessione ippica, atteso che il Dpr n. 169/1998 e il decreto del ministero delle Finanze del 15 febbraio 1999 necessitavano di ulteriori integrazioni normative successive (poi emanate) per la loro concreta e totale attuazione, il che, al momento della stipulazione della convenzione, era evidentemente noto alla società appellante, la quale, ad ogni modo, non ha dimostrato di aver esperito all’epoca azioni tese ad accertare omissioni da parte dell’amministrazione concedente”.

 

Queste le parole con cui il Consiglio di Stato boccia uno dei motivi di ricorso presentati da una società concessionaria di raccolta di scommesse e ippiche avverso i provvedimenti dei Monopoli di Stato, Ufficio regionale della Campania (alll'epoca dei fatti ancora denominati Aams, Ndr), concernenti i debiti maturati dall’interessata nei confronti dell’Unione nazionale incremento razze equine nel triennio 2000-2002, come integrazione dei cosiddetti "minimi garantiti". 

 

Come correttamente affermato dal Tar Campania, al quale la società ha presentato proposto il ricorso di primo grado nel 2012,  “il richiamo all’art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 non è conferente, poiché che gli atti convenzionali su base legale, costituenti la fonte dell’obbligo dell’odierna appellante di corrispondere i minimi garantiti e dovuti per gli anni 2000/2002, ancorché adottati nel 2011, sono riferiti alle predette annualità, anteriori rispetto al decreto-legge n. 223/2006, quando sono maturati i crediti garantiti, oggetto dei provvedimenti impugnati in primo grado”, sottolinea il Consiglio di Stato.
 
Infine, secondo i giudici, “a fronte di provvedimenti sostanzialmente e formalmente legittimi, nessun rilievo possono assumere i numerosi mutamenti legislativi e regolamentari e la situazione di crisi del settore per consentire un’illegittima espansione del meccanismo delle misure di salvaguardia, atteso che il caso di specie va sussunto nella cornice normativa sussistente al momento della nascita dei crediti vantati dall’amministrazione”.
 

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