skin

Scommesse abusive, Cassazione: 'Possibile multa invece del carcere'

18 ottobre 2021 - 14:59

La Cassazione conferma condanna per Ctd che raccoglieva scommesse senza licenza Tulps, però va valutata la sostituzione della detenzione (di sei mesi) con una sanzione.

Scritto da Fm
Scommesse abusive, Cassazione: 'Possibile multa invece del carcere'

“Secondo quanto accertato in punto di fatto dalla conformi sentenze di merito, e qui non più rivisitabile, l'imputato non si era limitato a mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco, restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker, ma aveva allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta della scommesse per conto dell'operatore straniero, realizzando un'attività di intermediazione nel settore delle scommesse in assenza di concessione ex art. 88 Tulps, perché mai richiesta. Quanto al profilo discriminatorio,la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorrente non aveva mai richiesto l'autorizzazione ex art. 88 Tulps e lo aveva escluso”.

 

A ricordarlo sono i giudici della Corte di Cassazione annullando - con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo - la sentenza impugnata dal titolare di un centro trasmissioni dati che raccoglieva scommesse per conto di una società straniera priva di concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché di licenza ai sensi dell'articolo 88 Tulps, condannato alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, per l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.
 
La Cassazione ha rinviato il ricorso ad ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo limitatamente alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo cui “il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente”.
 
La sentenza quindi ricorda che “la Corte d'appello ha, dunque, argomentato che l'imputato svolgesse non una mera attività di intermediazione attraverso la mera messa a disposizione del supporto tecnico online della giocata e con gestione della scommessa da parte della società estera, bensì una vera a propria attività di raccolta di scommesse/per la quale non aveva l'autorizzazione ex art. 88 Tulps /ed ha ritenuto configurato il reato nei confronti del ricorrente il quale non svolgeva la mera attività di ausilio tecnico, trasmissione dati all'operatore straniero, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse per l'esercizio della quale non aveva l'autorizzazione ex art. 88 Tulps per non averla mai richiesta”.
 
Inoltre, è “di tutta evidenza che non rilevi, nel caso in esame, la questione della disapplicazione della norma penale interna per effetto della discriminazione perpetrata nei confronti dell'operatore interno che, intendendo esercitare l'attività di cui all'art.4 cit., e richiesta l'autorizzazione ex art. 88 Tulps, ha ricevuto il diniego di autorizzazione motivato sulla mancanza di concessione in capo alla società estera illegittimamente discriminata dal bando e, dunque, non sono pertinenti i precedenti di questa Corte di legittimità citati dal ricorrente”.
 

Articoli correlati