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Tassa Salvasport sulle scommesse, in decisione i ricorsi di due operatori

21 ottobre 2021 - 10:15

Attesa decisione del Tar Lazio sui ricorsi di due operatori contro la tassa dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse, introdotta per alimentare il Fondo Salvasport.

Scritto da Redazione
Tassa Salvasport sulle scommesse, in decisione i ricorsi di due operatori

Nuova puntata al Tar Lazio per la controversia che vede fronteggiarsi gli operatori di gioco, da una parte, e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Giochi, il ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, il ministero per le Politiche giovanili, dall'altra, in merito alla tassa dello 0,5 percento sulla raccolta delle scommesse, introdotta lo scorso maggio dal Decreto rilancio del precedente Governo, per finanziare un fondo a sostegno del mondo dello sport, in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Nell'udienza pubblica di ieri, 20 ottobre, sono stati infatti discussi quattro ricorsi in merito: la metà sono stati mandati in decisione, per gli altri due invece è stato sancito il rinvio, con la fissazione di una nuova udienza.

 

Gli operatori nei ricorsi hanno, ancora una volta, sollevato eccezioni sulle modalità di calcolo del prelievo e sulla sua estensione a tutte le tipologie di scommesse, comprese quelle ippiche.
 
 Alla fine di luglio il Tar Lazio ha bocciato l'istanza con cui un operatore ha rilevato il difetto di istruttoria di Adm sulle modalità di prelievo per il fondo Salvasport, mentre ad aprile lo stesso tribunale amministrativo aveva accolto alcune delle doglianze di un bookmaker, ritenendo che il provvedimento impugnato (ossia la Determinazione direttoriale dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane di attuazione del Salvasport Ndr) dovesse “essere annullato nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo introdotto dall’articolo 217 d.l. n. 34/2020 alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori per difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguenza che Adm dovrà riesercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto, nell’individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, di quelle che sono le peculiarità della suddetta tipologia di gioco e coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati al fine di acquisire elementi utili alle determinazioni da adottare". 
 

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