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Agenzia entrate: 'Raccolta scommesse, servizi primari esclusi da Iva'

04 novembre 2021 - 12:15

L'Agenzia delle entrate risponde ad interpello di un bookmaker sull'applicazione dell'Iva ai servizi resi ai soggetti che esercitano l'attività di raccolta scommesse.

Scritto da Redazione
Agenzia entrate: 'Raccolta scommesse, servizi primari esclusi da Iva'

“Dall'ambito applicativo del regime di esenzione appaiono tendenzialmente escluse le prestazioni di servizi che non concretizzano la gestione del gioco né le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, né le fasi di accettazione o raccolta delle singole giocate”.

A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello posto in materia di applicazione dell'Iva ai servizi resi ai soggetti che esercitano l'attività di raccolta scommesse da una società di diritto estero che opera oggi come bookmaker autorizzato organizzando, gestendo ed offrendo i servizi di scommessa su eventi sportivi in Italia attraverso punti di raccolta.

 

Secondo la società “è disposta l'esenzione Iva per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni in genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate".
 
L'istante rileva anche che “l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la nota prot. N. 27604 del 31 marzo 2014, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, si è pronunciata sull'indispensabilità di talune attività relative all'esercizio dei giochi ed alle operazioni di raccolta delle giocate, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione Iva sull'acquisto dei relativi servizi da parte dei concessionari” e che l'Agenzia delle entrate “ha più volte ribadito il concetto secondo il quale l'esenzione Iva di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 è applicabile unicamente nei casi in cui i servizi prestati da terzi a favore del concessionario 'rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare la raccolta delle giocate'".
 
Nella risposta all'interpello quindi l'Agenzia delle entrate sottolinea che “solo a titolo esemplificativo, è da intendersi esclusa la licenza d'uso relativa ad una piattaforma di customer care e più in generale la prestazione di servizi informatici di generica assistenza commerciale e di reportistica”.
 
Nel documento quindi si legge: “Le prestazioni di servizi rese dai fornitori dell'istante non possono essere considerate, ai fini dell'Iva, operazioni accessorie a quelle rese dalla società ai propri clienti giocatori. Infatti, come più volte precisato anche dall'istante, per essere considerate accessorie a quella principale, le prestazioni devono: integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; essere rese dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo conto e a sue spese; essere rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l'operazione principale.
Nel caso in esame, come palesemente rappresentato, le prestazioni non sono effettuate dal medesimo soggetto, bensì: dalla società istante, per quanto concerne le prestazioni ipotizzate principali; dai propri fornitori, per quanto concerne le ipotizzate prestazioni accessorie. Inoltre, neanche il terzo requisito viene soddisfatto; infatti, le prestazioni non sono rivolte allo stesso soggetto, ma le 'principali' ai clienti dell'istante, mentre le 'accessorie' all'istante stesso. Atteso ciò, appare evidente che le prestazioni ricevute dalla società istante non possono essere ritenute accessorie a quelle dalla stessa rese ai propri clienti”.
 
Secondo l'Agenzia delle entrate quindi, “in base a quanto stabilito dalle disposizioni unionali e nazionali in materia di Iva, le operazioni relative all'esercizio delle scommesse e dei giochi che fruiscono dell'esenzione Iva sono quelle che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, la quale comprende le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate. Nella fattispecie in esame, conformemente alle indicazioni contenute nei documenti sopra menzionati, tenuto conto delle informazioni che sono state fornite dall'istante in sede di documentazione integrativa tese a fornire un quadro più dettagliato delle singole prestazioni, solo genericamente elencate nell'istanza originaria, si ritiene che i servizi che attengono al funzionamento delle interfacce (Api), ai servizi di providing, di scommessa, alle licenze d'uso dei software e/o delle piattaforme di gioco, pur non potendo essere considerati accessori alle prestazioni fornite dall'istante ai propri clienti ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 633 del 1972, possono in linea di principio avere i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare l'esercizio del gioco e la raccolta delle giocate nell'accezione declinata dall'Adm e come tali considerarsi esenti da Iva ai sensi del citato articolo 10, primo comma, nn. 6) e 7) dello stesso Dpr n. 633 del 1972. L'appuramento dei predetti caratteri, come anticipato, esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello”.
 

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