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Distanziometro gioco, Tar: 'Seguire Codice strada e tutelare pedoni'

08 marzo 2022 - 12:35

Il Tar Emilia Romagna accoglie ricorso di una sala giochi e chiama in causa applicazione del Codice della strada e principio del 'percorso pedonale più breve' in tema di distanziometro.

Scritto da Fm
Distanziometro gioco, Tar: 'Seguire Codice strada e tutelare pedoni'

“Ai fini del calcolo del percorso pedonale più breve di cui all’art 6 comma 2 bis legge regionale 5/2013 per il calcolo della distanza delle sale giochi e/o scommesse dai luoghi sensibili ivi indicati occorre tener conto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni evincibili dal Codice della strada oltre che dalle comuni regole di prudenza esigibili, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso”.

A stabilirlo è il Tar Emilia Romagna, nella sentenza con cui accoglie il ricorso di una società per l'annullamento, previa sospensiva, della determina del responsabile dell'area dei servizi al territorio dell'Unione Comuni di Sorbara (Mo) del 2020 relativa all’individuazione degli esercizi a cui applicare la legge regionale 5/2013, con particolare riferimento alla parte in cui contempla l'esercizio commerciale della ricorrente tra quelli ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino e che quindi non potranno continuare ad esercitare nell'attuale collocazione l'attività di sala giochi o sala scommesse.

 

Nei motivi aggiunti poi la società chiede anche l'annullamento della determina del responsabile servizio Suap dell'Unione Comuni del Sorbara del 2021 che dispone la cessazione e la chiusura, entro dieci giorni, dell'attività di sala scommesse.
Il “luogo sensibile” al centro della controversia è una palestra, ritenuta dall'Unione dei comuni di Sorbara troppo vicina alla sala giochi in questione.
Per la società però “sono del tutto erronee le misurazioni effettuate dall’Amministrazione della distanza della sala giochi rispetto alla palestra”,  come da misurazione mediante odometro effettuata da tecnico di fiducia, sottolineando che “il calcolo del percorso non dovrebbe computare l’attraversamento del parcheggio ma il perimetro esistente a tutela della sicurezza dei pedoni”. Nel primo caso quindi la palestra si troverebbe a 427 metri (quindi ricadente in pieno nell'area “sotto distanziometro”) mentre nel secondo la distanza sarebbe di 518,4 metri.
 
Ma per i giudici amministrativi dell'Emilia Romagna bisogna fare riferimento al criterio del “percorso pedonale più breve”, più volte richiamato in altre sentenze, e va evidenziato che i provvedimenti impugnati sono il risultato di un’applicazione formalistica dell’articolo 190 del Codice della strada “presupponendo la possibilità di attraversamento del parcheggio antistante la sala giochi nonostante la presenza di una situazione di potenziale pericolo, che impone l’uso del percorso pedonale perimetrale”.
 
Da qui la decisione di accogliere il ricorso della sala giochi e di annullare i provvedimenti impugnati.
 
 

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