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Tar Lombardia: 'Distanziometro non vale per punto scommesse'

02 maggio 2022 - 11:14

Il Tar Lombardia ribadisce che il distanziometro non vale per la raccolta di scommesse, ma solo per Awp e Vlt: accolto ricorso contro diniego della licenza 88 Tulps.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Distanziometro non vale per punto scommesse'

L’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è posto dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 unicamente per i locali dove vengono installati Awp e Vlt collegate alle reti telematiche dell'Agenzia accise, dogane e monopoli. E non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo, escludendo quindi l’attività di raccolta delle scommesse.

È il principio ribadito dal Tar Lombardia nella sentenza con cui accoglie il ricorso di un esercente - seguito dallo Studio Giacobbe - Tariciotti & associati -  per l'annullamento  del decreto del questore di Mantova che nel 2020 ha negato la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse in locali situati nel comune di Volta Mantovana (Mn) per l’apertura di un punto di gioco sportivo in un locale con apparecchi Awp e Vlt, in virtù di un due contratti stipulati nel corso degli anni con un concessionario.

 

I giudici amministrativi sottolineano che “in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps non possono essere opposti dinieghi sotto questo profilo, quando sia chiaro che l’autorizzazione oggetto della richiesta è riferita esclusivamente all’attività di raccolta delle scommesse”.
Gli apparecchi installati nell’esercizio del ricorrente invece sono sottoposti all’obbligo della distanza minima, ma, recita ancora la sentenza ricordando una pronuncia cautelare su tale ricorso risalente al luglio 2021, “si devono introdurre delle distinzioni. Gli apparecchi installati prima del 28 gennaio 2014, ossia, nello specifico, quelli del primo contratto, sono esonerati per espressa previsione di legge; resta il problema degli apparecchi descritti nel secondo contratto, che si collocano a valle del suddetto spartiacque temporale. Per questi è necessario un approfondimento in sede amministrativa, allo scopo di stabilire se vi sia continuità con il contratto relativo agli apparecchi installati in precedenza (nel ricorso si sottolinea che il secondo concessionario è subentrato al primo per incorporazione)”.
 
In seguito alla pronuncia cautelare, la Questura ha rilasciato ad agosto 2021 la licenza ex art. 88 del Tulps per la raccolta delle scommesse, con la seguente clausola: “Questo atto, rilasciato in via cautelare, come disposto dal Tar, potrà essere rivalutato alla conclusione del procedimento la cui udienza è stata fissata per il giorno 2 febbraio 2022” .
 
In sostanza, per il Tar Lombardia la richiesta del ricorrente “appare processualmente corretta, in quanto il rilascio della licenza intervenuto in corso di causa appare una mera esecuzione della pronuncia cautelare, e non implica, per espressa ammissione della Questura, alcuna autonoma valutazione circa il superamento della causa ostativa originariamente rilevata”.
 
Se la licenza ex art. 88 del Tulps viene qualificata come specifica autorizzazione riguardante la sola attività di raccolta delle scommesse, “in relazione alle clausole del contratto con il concessionario riferite ai giochi pubblici su base sportiva, non vi è alcun obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dall’art. 5 commi 1 e 1-bis della LR 8/2013. Su questo presupposto, la presente sentenza consolida la licenza rilasciata dalla Questura nel 2021. Rimane peraltro fermo il potere della Questura di valutare separatamente le clausole del contratto relative agli apparecchi Awp di cui all’art. 110 comma 6-a del Tulps.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, e con l’effetto conformativo sopra descritto per quanto riguarda la licenza rilasciata nel frattempo”.
 

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