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Tar Sicilia: 'Senza licenza Tulps no a raccolta scommesse nei Pvr'

02 maggio 2022 - 14:04

Il Tar Sicilia evidenzia che per raccogliere scommesse è necessario aver ottenuto la licenza ex articolo 88 Tulps, anche in un punto vendita ricarica.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Senza licenza Tulps no a raccolta scommesse nei Pvr'

L'attività di raccolta scommesse, anche in un “punto vendita ricarica” per conto una società di scommesse sportive online assegnataria di una concessione, non può essere svolta senza la licenza ex articolo 88 Tulps.

L'assunto, che dovrebbe ormai essere ben noto a chi intende operare nel settore del gioco, viene ribadito in una sentenza del Tar Sicilia, che respinge il ricorso di un'associazione contro il Comune di Salemi (Tp) avverso la chiusura di un locale per “inottemperanza alle norme sulla segnalazione certificata inizio attività internet point ed altre attività similari”, in quanto metteva a disposizione dei clienti apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito di un concessionario e svolgeva attività di intermediazione nella raccolta del gioco pur essendo priva di licenza.

 

I giudici amministrativi ricordano, ancora una volta, che la raccolta di gioco è “un’attività che può essere assunta, quanto all’esercizio, dallo Stato, oppure può essere conferita, dallo Stato ai privati, i quali non hanno libertà di iniziativa economica privata, potendo svolgere tale attività esclusivamente previo rilascio di apposito titolo abilitativo, la concessione essendosi dimostrato il titolo abilitativo più idoneo a contemperare le esigenze di apertura del mercato e quelle di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico”.
 
Inoltre, recita la sentenza, “il sistema dei giochi e delle scommesse nell’ordinamento italiano si fonda, tradizionalmente, su una riserva statale che si concretizza in un monopolio legale o di diritto in favore dello Stato, nonché in un regime autoritativo di tipo concessorio, che ha come base normativa il Rd n. 773/1931 (Tulps)” e l'articolo 88 che recita: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
L’articolo 88 del Tulps “detta la disciplina dell'accettazione delle scommesse e deve trovare applicazione in tutte le ipotesi di intermediazione e trasmissione di dati inerenti le proposte negoziali tramite la rete telematica”.
 
Vale quindi anche nel caso del locale al centro di questa sentenza, dove l’esistenza di una struttura organizzativa finalizzata allo svolgimento di un’attività di vera e propria intermediazione nel gioco è stata accertata dai Carabinieri di Salemi.
 

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