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Punti scommesse, Ade: 'Corrispettivi, no obblighi di fatturazione'

04 maggio 2022 - 11:17

I punti di raccolta delle scommesse, sottolinea l'Agenzia delle entrate, non sono obbligati a fatturare le somme ricevute a titolo di compenso per i servizi resi.

Scritto da Redazione
Punti scommesse, Ade: 'Corrispettivi, no obblighi di fatturazione'

“Le somme percepite dai punti di raccolta a titolo di compenso per i servizi resi, esenti da Iva ex articolo 10, primo comma, nn. 6 e 7) del decreto Iva, sono soggetti agli obblighi di fatturazione o di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi?”.

È la domanda al centro dell'interpello posto all'Agenzia delle entrate da un bookmaker operante nel settore delle scommesse sportive e dei virtual sport.

Secondo l'Agenzia tali operazioni “sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi”.

 

L'INTERPELLO – La richiesta dell'esercente trae origine dal fatto che “i punti di raccolta versano all'istante le somme raccolte al netto delle vincite corrisposte ai giocatori vincenti e del corrispettivo loro spettante, mentre la [...] invia ad essi mensilmente, tramite Pec, un estratto conto riepilogativo dei corrispettivi derivanti dalle operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse”. Tanto premesso, si legge nell'interpello l'istante chiede di “individuare il regime Iva applicabile ai corrispettivi corrisposti ai punti di raccolta e in particolare definire se detti corrispettivi rientrano nei casi di esonero dall'obbligo di emissione della fattura e dall'obbligo di certificazione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 e, quindi, tra le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, come previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 10 maggio 2019”.
 
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – Ecco cosa rispondono i funzionari dell'Agenzia delle entrate. “Stante l'approssimata descrizione dei servizi resi dai punti di raccolta, si assume - senza possibilità di un concreto riscontro - che le operazioni svolte siano riconducibili tra quelle di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 10 del decreto Iva. In questa sede sarà oggetto di riscontro il quesito concernente gli obblighi di certificazione dei compensi percepiti dai punti di raccolta.
Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto Iva, sono esenti dall'Iva, tra le altre, 'le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (...) nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (...), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate'. Secondo il successivo n. 7), sono parimenti esenti 'le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate'.
Il n. 9) del citato articolo 10, prevede, infine, il regime di esenzione anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) dell'articolo 10. Con riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni appena elencate, l'articolo 22 del decreto Iva consente di non emettere fattura nel caso di '[...] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell'art. 10', con esclusione, quindi, delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Inoltre, l'articolo 21, comma 6, del decreto Iva - nel disporre l'obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l'Iva non è comunque dovuta (perché non soggette, esenti, non imponibili,...) - alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10. Detti compensi, dunque, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi. [cfr al riguardo, la risposta ad interpello n. 9 pubblicata il 21 gennaio 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli.)].
Le operazioni di cui al n. 7) dell'articolo 10, invece, già escluse dall'obbligo di fatturazione in forza di quanto disposto dal citato punto 6) dell'articolo 22 del decreto Iva, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale, dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui '1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni: [...] h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate'. Anche detti compensi possono solamente essere annotati nel registro dei corrispettivi. Tanto premesso, si conferma l'efficacia degli esoneri dall'obbligo di documentazione sopra richiamati, nel presupposto che 'l'obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205 del 2017 e dei successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul Dlgs. n. 127 del 2015' (così, per tutti, la circolare n. 14/E del 19 giugno 2019), mentre, nonostante l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi disposto dall'articolo 2 del citato Dlgs. n. 127, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, nel fissare 'Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi', è stato stabilito che: '1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015 [...]'.
In conclusione, salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai n. 6) e 7) dell'articolo 10 del decreto Iva, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del Dlgs. n. 127 del 2015, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi”.
 

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