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Tar Friuli: 'Attività gioco, subingresso equivale a nuova installazione'

09 giugno 2022 - 14:04

Il Tar Friuli conferma che in caso di subingresso è comunque necessaria la stipula di un 'nuovo contratto' e l'attività di gioco è quindi soggetta al distanziometro.

Scritto da Fm
Tar Friuli: 'Attività gioco, subingresso equivale a nuova installazione'

“Il subingresso nell’attività per effetto della cessione del ramo d’azienda non comporta, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la successione de plano della medesima nei contratti di gioco già in essere tra la sua dante causa e la concessionaria, ma richiede necessariamente la stipula di nuovi contratti, tra cui, per quanto qui specificamente rileva, quello per l'attività di raccolta di scommesse, soggetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 e s.m.i., al rispetto della distanza minima di legge dai luoghi cd. sensibili”.

Questa è la motivazione al centro della sentenza con cui il Tar Friuli Venezia Giulia rigetta il ricorso del legale rappresentante di una società per l'annullamento del decreto questorile con cui le è stato denegato il subentro nell’autorizzazione ex art. 88 Tulps per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse.

 

I giudici amministrativi ribadiscono che si tratta “di attività non cedibile (ovvero di contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda nel quale non si verifica alcun subentro automatico ex art. 2558 C.C., in quanto da ritenersi, in ragione del particolare e specifico oggetto, di 'carattere personale' e richiedere, necessariamente, una nuova manifestazione di volontà del concessionario), come avvalora, del resto, la stessa previsione derogatoria dettata dal comma 5 dell’articolo dianzi citato per gli apparecchi per il gioco lecito, che, alle condizioni colà stabilite, stabilisce, per l’appunto, che 'È (…) ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività (…)'”.
 
Nella sentenza viene quindi evidenziato che “la pre-esistenza fisica dell’esercizio non basta di per sé sola a superare il divieto in questione, atteso che, in caso di subingresso nell’attività, è comunque necessaria la stipula di un 'nuovo contratto'”, e che è “del tutto giustificato il diniego della licenza ex art. 88 Tulps qui opposto, in quanto il questore – come opportunamente dallo stesso sottolineato nel provvedimento stesso, mediante richiamo al precedente della III Sezione del Consiglio di Stato n. 4604 in data 19 luglio 2018 – è 'tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili'”.
 

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