skin

Tar: 'Sale scommesse, divieto accesso minori non contrasta con norme Ue'

15 giugno 2022 - 10:34

Il Tar Lazio respinge ricorso di una sala scommesse contro la chiusura disposta da Adm per l'accesso di minori: rispettati Costituzione e Tfue, la salute viene prima della libertà d'impresa.

Scritto da Fm
Tar: 'Sale scommesse, divieto accesso minori non contrasta con norme Ue'

“Avendo il locale della ricorrente una connotazione rivolta esclusivamente alla raccolta delle scommesse (circostanza incontestata), appare del tutto logico e razionale che il legislatore abbia ritenuto di impedirvi ai minori finanche il solo accesso. Diversamente è a dirsi per i corner (che prestano una diversa attività commerciale predominante) dove il cliente entra principalmente per usufruire dei relativi diversi servizi e per i quali è, comunque, stabilito a livello di requisiti tecnici, definiti da apposito capitolato tecnico, che gli spazi dedicati alla raccolta del gioco siano fisicamente distinti da quelli dedicati all’attività commerciale”.

A fare una volta di più chiarezza sul divieto di accesso dei minori nelle sale scommesse – e sugli obblighi di vigilanza di chi le gestisce – è il Tar Lazio, con una sentenza con cui respinge il ricorso di una società contro il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la chiusura per 10 giorni di un esercizio commerciale in ragione dell'accertata la presenza di un minorenne, compiutamente identificato, in violazione dell’art. 7, c. 8 del Dl 158/2012 convertito con modifiche nella Legge n. 189/2012 e sanzionata ai sensi dell'art. 24, commi 21 e 22 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

 

Il Collegio, si legge nella sentenza, “è dell’avviso che del tutto legittimamente il Legislatore - in ossequio ai principi costituzionali in tema di salute pubblica nonché alla normativa comunitaria sulla libertà dell'iniziativa economica - sia intervenuto a tutela del benessere psichico della popolazione e, nello specifico, dei minori agli anni diciotto, quali soggetti maggiormente vulnerabili, ulteriormente rafforzando il dispositivo normativo di contrasto del fenomeno del gioco minorile in ragione della necessità di arginare un fenomeno, la cui sempre più ampia diffusione, anche in tale fascia più debole della società civile, costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale. La particolare pericolosità della degenerazione patologica del fenomeno del gioco giustifica, dunque, la lamentata limitazione della libertà di iniziativa economica privata di cui all’invocato art. 41 della Costituzione, assumendo, dunque, rilievo preminente la necessità di prevenire il rischio di determinare presso le nuove generazioni forme di dipendenza patologica dai giochi, con ricadute negative sulle famiglie e sulla collettività tutta”.
 
Nessuna violazione della Costituzione, che nell'articolo 41 evidenzia che “la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o non può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”, né degli articoli 49 e 56 del Tfue, “prevedendo le disposizioni dello stesso Trattato la possibilità di inserire misure derogatorie in senso restrittivo alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nello spazio economico europeo per ragioni di ordine e interesse pubblico legati alla tutela della salute pubblica”.
 

Articoli correlati