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CdS: 'Gioco, concessionario assicuri l'osservanza dei divieti'

29 agosto 2022 - 13:56

Il Consiglio di Stato respinge ricorso di un concessionario di gioco online contro le sanzioni comminate a intermediari per raccolta scommesse con modalità non consentite.

Scritto da Fm
CdS: 'Gioco, concessionario assicuri l'osservanza dei divieti'

“Dal complesso degli atti di causa appare invero provata la violazione, da parte dell’appellante, del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate, nonché del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, non addebitabili unicamente ai gestori dei locali, che risultavano comunque connessi ai sistemi telematici dell’amministrazione appellante e potevano ricevere scommesse soltanto in quanto connessi con i suoi terminali”.

Così i giudici del Consiglio di Stato motivano la decisione di respingere l'appello presentato da un concessionario di gioco online contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma di una sentenza del Tar Lazio riguardante le sanzioni concernenti l’applicazione delle penali previste dalla convenzione di concessione per la violazione del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate e del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza. Sanzioni arrivate in seguito a due distinte operazioni di verifica e controllo eseguite dall’Arma dei Carabinieri presso due esercizi commerciali aventi rapporti contrattuali con la concessionaria appellante.

 

Secondo Palazzo Spada, “appare puntuale il riferimento del giudice di prime cure alla rilevata violazione dell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge n. 40/2010, per determinare l’illiceità dell’attività posta in essere dall’appellante, in quanto la stipula di un apposito contratto che consenta di promuovere il gioco in sedi diverse da quelle del concessionario non può in ogni caso porsi in contrasto con le chiare e tassative disposizioni dettate dalla richiamata normativa primaria (art. 2, co. 2-bis d.l. n.40/2010) e nelle stesse disposizioni della convenzione accessoria alla concessione espressamente richiamate dal primo giudice (art. 5, co.2, lett. f) e g) e art. 9)”, si legge nella sentenza.
“Le considerazioni appena illustrate valgono anche a ritenere non accoglibili gli argomenti dedotti nel secondo e nel terzo motivo di appello, non tali da revocare in dubbio quanto accertato dai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno posto in essere l’attività di verifica e controllo verbalizzando le violazioni poste a base delle sanzioni irrogate. Quanto all’ultimo motivo di appello, va pure condiviso quanto espressamente rilevato dal primo giudice circa la sussistenza dell’obbligo, a carico della concessionaria, alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione, di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera, determinandosi in capo a questa la piena responsabilità del comportamento di tali soggetti, evidentemente non attenuata dalla circostanza, verificatasi ex post, della risoluzione di contratti con gli operatori autori delle condotte contestate”.
 

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