Scommesse, Cgt di Bari: ‘Sì a tassa sul margine per tutti gli operatori’
Il commento dell’avvocato Agnello: ‘Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato come gli altri, sul margine, per un’imposta diretta con esonero dei Ctd’.
“Assistiamo ad un profondo cambiamento nella giurisprudenza tributaria che finalmente, dopo tante battaglie giudiziarie, riconosce ciò che sosteniamo ormai da tempo.
Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato allo stesso modo dei concessionari, sul margine, per un’imposta diretta con esonero dei Ctd.”.
A dichiararlo è l’avvocato Daniela Agnello, legale dell’operatore Stanleybet, a seguito di una sentenza appena depositata della Corte di giustizia tributaria di Bari.
IMPOSTA PARI AL TRIPLO DELLA MEDIA
Il caso portato all’attenzione dei giudici pugliesi riguardava la richiesta di pagamento dell’imposta unica per il gioco e la scommessa relativa all’annualità 2021 che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva calcolato nel triplo della media provinciale, in applicazione della legge di Stabilità 2015.
La Corte tributaria afferma in premessa che è “pacifico e documentato che Stanleybet Malta Limited sia un operatore comunitario la cui attività di raccolta scommesse è stata riconosciuta come lecita e regolare dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea (sentenze Placanica, Costa-Cifone, Laezza) e della Corte costituzionale (sent. n. 27/2018). Ne consegue che l’attività di SBM non può essere assimilata a quella degli operatori che esercitano scommesse illecite ai sensi della L. num. 220/2010”.
NESSUNA DISTINZIONE TRA GLI OPERATORI
I giudici proseguono analizzando l’ambito di operatività della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) laddove l’articolo 1 comma 945 ha trasformato la natura dell’imposta unica, da imposta indiretta sul consumo a imposta diretta che colpisce i ricavi.
Questa modifica legislativa si pone “in conformità al principio di effettività della capacità contributiva” e il testo della norma “non opera alcuna distinzione testuale tra operatori concessionari e operatori che, pur discriminati nell’accesso al sistema concessorio, operano lecitamente nel territorio dello Stato”.
L’Ufficio aveva infatti applicato il cosiddetto criterio forfettario del “triplo”, che non si concilia con la natura lecita dell’attività esercitata da Stanleybet e dai suoi Ctd, poiché “il criterio del margine vale per tutti i soggetti … indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa della loro attività”.
AMMINISTRAZIONE DEVE APPLICARE TASSAZIONE SUL MARGINE
Secondo la Corte barese non è condivisibile la tesi dell’Ufficio secondo cui il margine è applicabile ai soli soggetti collegati al totalizzatore nazionale, infatti “qualora il contribuente fornisca la documentazione contabile analitica che consenta di ricostruire giocate e vincite, l’amministrazione è tenuta ad applicare i criteri di legge (margine); in assenza di tali dati, è possibile procedere in via induttiva, ma pur sempre parametrando l’accertamento al margine e non al mero volume della raccolta”.
A seguito del deposito della sentenza, l’avvocato Agnello dichiara “Le corti di merito stanno progressivamente riconoscendo che la tassazione forfettaria sul triplo è una misura sproporzionata e irragionevole che viola il principio costituzionale della capacità contributiva.
A partire dal 1° gennaio 2016 tutti gli operatori devono essere tassati secondo un’imposta diretta sulla ricchezza con esonero dei titolari dei centri che svolgono un’attività accessoria e di servizio transfrontaliero”.
Nella foto: l’avvocato Daniela Agnello