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Stabilità e la sanatoria sui Ctd: ecco cosa cambia con le nuove disposizioni sulla raccolta scommesse

19 dicembre 2014 - 08:56

Cosa succederà, nel settore delle scommesse, con l'entrata in vigore delle nuove norme dettate dalla Legge di Stabilità per il 2015 e, soprattutto, in seguito alla sanatoria che viene proposta per la regolarizzazione dei cosiddetti 'Ctd'? La domanda se la stanno ponendo in molti, in queste ultime ore, specie dopo l'emendamento governativo di qualche giorno fa che si prepara a diventare legge. Per questa ragione GiocoNews.it ha chiesto al legale Chiara Sambaldi, esperta in materia, un commento delle misure proposte dal governo e delle procedure che ne scaturiranno, con riguardo ad alcuni profili giuridici che si possono evidenziare in questo momento.

Scritto da Alessio Crisantemi
Stabilità e la sanatoria sui Ctd: ecco cosa cambia con le nuove disposizioni sulla raccolta scommesse

“Dal testo dell'emendamento presentato dal Governo il 13 dicembre, si evince che il titolare dell'esercizio, raccogliente scommesse senza i titoli abilitativi richiesti, deve presentare dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione corredata da: domanda di rilascio di licenza di ps ex art. 88 TULPS, domanda di collegamento al totalizzatore nazionale anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse, esplicito impegno di sottoscrizione presso ADM di disciplinare di raccolta delle scommesse.
Nella relazione tecnica di accompagnamento si legge che 'il perfezionamento prevede inoltre il rilascio del Tulps e la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di allaccio ad un concessionario legale'.
Il Consiglio di Stato, con sentenze definitive ed irrevocabili, ha affermato che l'attività del centro che opera con le modalità del Centro Trasmissione Dati non può essere autorizzata ex art. 88 Tulps, in quanto la società per conto della quale opera il centro non è presente in modo qualificato nel nostro ordinamento. L'astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommetittorio può costituire solo fonte di pericolo per l'ordine pubblico se non viene abilitato anche l'effettivo gestore, che, solo se abilitato può avvalersi di autonomi incaricati.
Ne deriva che la prospettazione di cui all'emendamento del Governo, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pare configurarsi giuridicamente sostenibile, soltanto ove il Ctd, regolarizzandosi, stipuli un contratto di allaccio ad un concessionario Adm e non ad altro operatore privo di tale qualifica seppur, in ipotesi, impropriamente riconducibile alla nozione di 'concessionario legale' di cui alla relazione di accompagnamento.
Da rilevare, inoltre, che la predetta soluzione sembra tradursi, seppur temporaneamente, in una legittimazione dell'operatività tramite intermediari con implicazioni rispetto divieto di intermediazione di cui all'art. DM 111 del 1/03/06, art. 2.5.
De iure condendo potrebbe prospettarsi la disciplina e regolarizzazione degli intermediari dei concessionari (da munirsi di licenza di ps) che presupporrebbe, ove si mantenga il sistema concessorio a numero chiuso, la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario.
In altri paesi Ue sono previste apposite licenze anche per gli intermediari che incorrono in un reato ove svolgano l'attività senza l'apposito titolo.
Da non sottovalutare gli effetti di una tale ipotetica soluzione rispetto alle strategie degli operatori esteri che, non intendendo adeguarsi al sistema normativo interno, anche in prospettiva 2016, mirano a scardinare il sistema concessorio tramite il principio del mutuo riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dalle autorità del paese d'origine dell'operatore stesso.
Da rilevare, infine, che il diritto alla raccolta delle scommesse dei centri 'regolarizzati' deriverebbe dalla Legge di stabilità, in capo a loro stessi, ragion per cui i titolari non sarebbero inquadrabili quali gestori di concessionari. 
Se il testo, come pare, diverrà legge, occorrerà attendere le disposizioni attuative che verranno adottate con decreto direttoriale Adm. Ad ogni modo, le misure di regolarizzazione fiscale, così come allo stato previste, appaiono idonee a rendere ancora più ardua, avanti all'autorità giudiziaria, l'attività di contrasto dei centri che non aderiranno all'opzione offerta”.

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