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Scommesse e ctd, configurabilità di una stabile organizzazione occulta in capo a società estere

28 luglio 2015 - 07:29

L'attività di indagine posta in essere dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – i cui dettagli sono stati illustrati su queste pagine nei giorni scorsi - ha consentito di far emergere un'associazione a delinquere di stampo mafioso con proiezione transnazionale che, avvalendosi di società estere di diritto maltese, avrebbe esercitato abusivamente l'attività del gioco e delle scommesse sull'intero territorio nazionale così riciclando ingenti proventi illeciti.

Scritto da Alessio Crisantemi
Scommesse e ctd, configurabilità di una stabile organizzazione occulta in capo a società estere

 

Tramite il ricostruito modus operandi, l'associazione si sarebbe quindi sottratta al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse, ottenendo un ingiusto profitto a danno dello Stato Italiano, conseguendo in Italia utili di impresa riconducibili ad una stabile organizzazione occulta, che sarebbero quindi stati così sottratti al pagamento delle imposte dirette, omettendo di presentare la prescritta dichiarazione ai fini dell'imposta sul redditto delle società.

OMESSA DICHIARAZIONE REDDITI - Tra i reati contestati vi è, quindi, l'omessa dichiarazione dei redditi (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 200 n. 74), in relazione al quale la Corte di Cassazione Sezione Terza, con la recente sentenza n. 540 del 4/03/15 depositata il 25/06/15 (alla quale questa testata ha dato risalto ha escluso la configurabilità di una stabile organizzazione in Italia della società estera operante nel territorio nazionale tramite una rete di centri trasmissione dati.
Nel caso trattato (assente ogni reato associativo di stampo mafioso), la Suprema Corte, confermando le conclusioni del Tribunale del Riesame di Roma, ha rilevato la mancanza in Italia di una sede fissa di affari strumentalmente connessa all'esercizio dell'impresa estera e dotata di idoneità produttiva, restando ininfluente, a tali fini, la funzione esercitata dai centri di trasmissione dati. Secondo la Corte, l'oggetto principale del gruppo Stanley non può ritenersi localizzato in Italia essendo insufficiente, a radicare il criterio del collegamento, il solo dato formale costituito dalla presenza sul territorio nazionale di manager o dei Ctd sprovvisti di idoneità produttiva.
La Corte ha quindi concluso - richiamando la motivazione adottata con la precedente sentenza n. 1811 del 30/10/2013 dep. 17/01/14 - che l'attività di gestione della piattaforma di gioco non è in alcun modo svolta in Italia ragion per cui il criterio di collegamento costituito dal fatto che l'oggetto principale dell'attività deve essere esercitato nel territorio nazionale, non appare configurabile e la presenza di figure manageriali, unitamente all'attività dei Ctd, non può certo esaurire la più complessa attività di gestione della piattaforma informatica che il gruppo Stanley deve necessariamente svolgere per l'esercizio dei giochi on-line e che svolge interamente all'estero.

POSSIBILI EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVE - GiocoNews.it ha chiesto un parere sulla questione, all'avvocato Chiara Sambaldi, autrice di un approfondimento sul tema, insieme al dottor Giovambattista Palumbo, pubblicato sulla rivista Lex And Gaming. “La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 540/15 ha ritenuto di applicare alla fattispecie trattata i principi e le conclusioni elaborati nella precedente sentenza n. 1811/14 che aveva ad oggetto l'attività di una società titolare di concessione rilasciata dalle autorità italiane per l'esercizio dei giochi in modalità esclusivamente online e quindi una fattispecie non assimilabile. La Corte, non ha, quindi, accolto la ricostruzione fattuale operata dalla Procura di Roma dalla quale emergeva l'idoneità produttiva dei Ctd ovvero l'idoneità a realizzare lo scopo perseguito dalla casa madre giacché creati in via esclusiva per ricevere le proposte di scommessa, proponendo e pubblicizzando ai clienti il palinsesto, in tal modo fornendo un contributo causale ed essenziale per la gestione delle scommesse. Come evidenziato nel decreto di sequestro del Gip di Roma, il pagamento delle vincite e la riscossione delle giocate rappresentano un momento fondamentale ed indispensabile per la produzione del reddito dell'azienda poiché solo dal successivo trasferimento del denaro riscosso al Gruppo societario, dipende il risultato economico aziendale. Le varie società italiane cui fanno capo i Ctd non sono altro, secondo il Gip, che organismi attraverso i quali la società estera mette a disposizione i propri servizi di bookmaking in tal modo realizzando il risultato economico aziendale.
La Corte ha, invece, qualificato l'attività svolta tramite Ctd dal Gruppo anglo-maltese quale attività di raccolta delle scommesse con modalità online focalizzandosi sulla localizzazione all'estero dell'attività di gestione della piattaforma di gioco”.


RACCOLTA IN CONTANTI - Dal comunicato diffuso dalla Procura di Catanzaro, relativamente all'operazione Gambling emerge, sotto questo specifico profilo (connesso al contestato reato di omessa dichiarazione dei redditi), l'accertamento dello svolgimento di una raccolta 'da banco' ad opera dei Ctd collegati alle società maltesi coinvolte (tra le quali ricordiamo non vi è la Stanleybet). La raccolta delle giocate, si legge, non è avvenuta attraverso una transazione online in quanto le poste dei giocatori sono state acquisite in contanti o tramite assegni direttamente consegnati al gestore del punto commerciale dislocato sul territorio. Il contratto di gioco e scommessa si è perfezionato sul territorio dello Stato ed è stato direttamente gestito dal punto commerciale affiliato.
“Non si può, quindi, escludere – continua Sambaldi - un nuovo intervento da parte del giudice di legittimità sul punto, salvi prossimi futuri passaggi normativi che introducano una nuova e più ampia nozione di stabile organizzazione e norme anti-elusive idonee a contrastare un fenomeno che ha significativi effetti distorsivi della concorrenza”.

 

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