skin

Corte d'Appello conferma condanna gestore Ctd: 'Nessuna discriminazione per società estera'

04 agosto 2015 - 07:28

Con sentenza depositata il 12 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio scorso, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Taranto nei confronti del gestore di un centro raccogliente scommesse in collegamento con l'operatore austriaco Sks365 Group Gmbh, per fatti di reato accertati nell'anno 2010.

Scritto da Redazione GiocoNews
Corte d'Appello conferma condanna gestore Ctd: 'Nessuna discriminazione per società estera'

 

L'imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assistita dall'avvocato Chiara Sambaldi.

 

NESSUN CONTRASTO CON LIBERALIZZAZIONE UE - La Corte ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi disapplicativa della norma penale sanzionante la raccolta abusiva di scommesse per contrasto della stessa con i principi europei di liberalizzazione, invocata dalla difesa. Per procedere alla disapplicazione della normativa interna, si legge nella sentenza, è necessario dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione o di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore. Rileva la Corte che nel caso dell'operatore Sks365 Group Gmbh alcun impedimento concreto e documentato si è concretizzato.

 

NORMATIVA ITALIANA LEGITTIMA - Le sollevate questioni di illegittimità della normativa italiana nonché le richieste al fine di ottenere un titolo autorizzatorio, al di fuori di ogni procedura di selezione, appaiono, quindi, chiaramente strumentali alla pretesa di operare in Italia senza il rispetto della normativa vigente. 

 

NON AMMESSA IGNORANZA - Rispetto all'elemento psicologico del reato, il Tribunale di primo grado ha correttamente escluso che possa parlarsi nella fattispecie di ignoranza inevitabile e scusabile della normativa, tenuto conto del dovere di diligente informazione che grava sul soggetto che svolga la propria attività in uno specifico settore. Quando nonostante l'adempimento degli obblighi di informazione e di accurata verifica, permanga una situazione di dubbio, il soggetto deve astenersi dall'agire. Diverso il caso in cui il l'erroneo convincimento circa la liceità del proprio agire sia provocato da fonti 'qualificate' di informazione, quali potrebbero essere, per esempio, rassicurazioni provenienti dall'Amministrazione interessata. Nel caso di specie tali rassicurazioni non ci sono mai state, anzi ci sono stati una Pubblica Amministrazione che si è opposta alla pretesa privata e un vero e proprio atteggiamento di 'sfida' da parte dell'interessato, tale da escludere qualsiasi ipotesi residua di ignoranza scusabile.

 

PRECEDENTE IMPORTANTE - L'avvocato Sambaldi ha commentato: "La Corte ha operato un'attenta analisi e ricostruzione rispetto alla posizione giuridica della società in oggetto all'epoca dei fatti contestati. Le motivazioni offrono, tuttavia, validi argomenti anche rispetto alla attuale posizione di società che operano in Italia tramite Ctd e che invocano la illegittimità dell'ultimo bando di gara anche alla luce di presunte discriminazioni indirette".

 

Altri articoli su

Articoli correlati