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Scommesse, Ctd 'sanati' devono chiedere autorizzazione di pubblica sicurezza

29 settembre 2015 - 11:42

Il legale Chiara Sambaldi commenta per Gioconews.it la sentenza del Tar Sicilia sui Ctd che si sono messi in regola

Scritto da Redazione GiocoNews
Scommesse, Ctd 'sanati' devono chiedere autorizzazione di pubblica sicurezza

 

"Il principio espresso dal Tar per la Sicilia sezione di Catania, non può essere condiviso alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di cui alle lettere g) e h) del comma 643 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che il Collegio richiama". Così il legale Chiara Sambaldi, esperto di betting, commenta per Gioconews.it la sentenza con cui il Tar Sicilia ha escluso che i Ctd aderenti alla 'sanatoria' prevista dalla legge di Stabilità debbano ottenere l’autorizzazione di pubblica sicurezza per esercitare l'attività di raccolta scommesse.


"Contrariamente alla conclusione cui perviene il Tribunale, dal combinato disposto delle suddette disposizioni non è dato escludere che durante il periodo transitorio previsto per i soggetti beneficiari della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione essi debbano ottenere il rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 Tulps. Anzi, la lettera h) presuppone che il procedimento amministrativo a detto fine attivato possa concludersi anche negativamente (con perdita del diritto alla raccolta) prima della scadenza nell'anno 2016 delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse", sottolinea l'avvocato.

 

DIRITTO PROVVISORIO ALLA RACCOLTA - "Infatti, sin dalla presentazione all'Adm della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale, il dichiarante formalizza domanda di rilascio di titolo autorizzatorio ex art. 88 Tulps e, successivamente alla sottoscrizione del disciplinare, Adm trasmette la documentazione alla Questura per la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio (eccetto quello soggettivo del possesso della concessione). Lo stesso dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero degli Interni, con circolare del 27/01/15 ha individuato nei consueti 60 giorni (salve le esimenti previste per l'eccesivo carico di domande) il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza di polizia ai sensi del comma 63 sopra citato. I centri aderenti alla regolarizzazione fiscale hanno, quindi, acquisito un diritto provvisorio alla raccolta dal quale possono decadere prima della scadenza delle concessioni in atto nel 2016, nel caso in cui non risultino in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi cui è subordinato il rilascio della licenza di pubblica sicurezza", conclude Sambaldi.

 

 

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