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Tar Campania: 'Sì a sale scommesse nei centri commerciali'

11 dicembre 2015 - 12:55

Per i giudici del Tar Campania il Comune ha rallentato illegittimamente il rilascio delle autorizzazioni alla sala scommesse protagonista del ricorso

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Campania: 'Sì a sale scommesse nei centri commerciali'

 

"L’amministrazione avrebbe dovuto, in omaggio ai principi di correttezza e buona fede che pervadono ormai anche il procedimento amministrativo, mettere in condizione la società ricorrente di presentare tale documentazione, non essendo emerso nel corso del procedimento alcuna concreta causa ostativa all’ottenimento della relativa documentazione, anche perché certamente per le sale giochi e scommesse non è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 68 Tulps che riguarda le diverse attività di pubblico spettacolo".

Con questa motivazione il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. che si era visto negare la prosecuzione dell’attività perché non compatibile con quelle ospitate all’interno dello stesso centro commerciale del ricorrente.

 

NON DISCRIMINARE SALE SCOMMESSE - Per i giudici, "non convince la parte del provvedimento che esclude la possibilità che attività di giochi e scommesse possano essere insediate all’interno di un centro commerciale, perché tali attività non rappresenterebbero un’attività di commercio al dettaglio. Dalle norme richiamate non vi è alcuna espressa preclusione per l’attività in argomento e, inoltre, la mancata indicazione nello specifico dell’attività di gioco e scommessa non può significare una chiara esclusione della stessa che, in omaggio agli stessi principi di libera concorrenza, richiamati peraltro dall’art. 1 della legge regionale 1/2014, andava espressamente prevista".


NORMARE LA QUESTIONE - "Secondo il Comune - si legge nella sentenza - non è possibile iniziare attività economiche tramite Scia fino a quando non interverrà un provvedimento generale con cui si stabiliscano e siano prefissate la tipologia e le caratteristiche degli esercizi da insediare nel centro commerciale. Tale rilievo, in astratto condivisibile per evidenti ragioni organizzative del centro commerciale, non tiene però conto che tale provvedimento generale manca da diverso tempo, con il risultato di paralizzare attività commerciali per un’inerzia certamente non riconducibile alla società ricorrente. Ne deriva che le pur legittime esigenze organizzative, possono comportare un rallentamento temporaneo delle attività commerciale, ma non certo una loro paralisi, che sarebbe in chiaro contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza e con l’art. 41 della nostra carta costituzionale".
 

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