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Tar Puglia ribadisce: 'Chiarire legittimità costituzionale legge sul Gap'

23 dicembre 2015 - 11:39

Il Tar Puglia chiede approfondimenti su legittimità costituzionale della legge regionale sul Gap e sospende giudizio su autorizzazione sala scommesse

Scritto da Fm
Tar Puglia ribadisce: 'Chiarire legittimità costituzionale legge sul Gap'

 

Nuova pronuncia del Tar Puglia sulla legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia per il contrasto al gioco patologico varata nel 2013. Come ai primi di dicembre, il tribunale amministrativo ha sospeso il giudizio su un ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse contro l'inibizione da parte di un Comune dell’attività di raccolta di scommesse in quanto i locali sono ubicati “in un raggio inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili".

Se l'altra volta i fatti riguardavano Otranto, stavolta la vicenda si svolge ad Aradeo, in provincia di Lecce.


L'ORDINANZA - Nel sospendere il giudizio e richiamare la questione di costituzionalità i giudici richiamano l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ord. del 15 ottobre 2014, n. 28) per cui "nel processo amministrativo trova ingresso la cosiddetta sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione.

 
Tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo, in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni): tale termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale".
 

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