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Tar Campania: 'Per negare licenza scommesse dimostrare pericolosità esercente'

17 maggio 2016 - 15:12

Per Tar Campania, Questura non può negare licenza per scommesse se non prova frequentazione dell'esercente con persone di dubbia moralità.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Per negare licenza scommesse dimostrare pericolosità esercente'

La Questura non può negare la licenza per attività di scommesse per motivi di pubblica sicurezza se non prova che la frequentazione del titolare con persone di dubbia moralità sia volontaria e continua oppure saltuaria e casuale. Lo sottolinea il Tar Campania, accogliendo il ricorso di un esercente.


"Non è stata in questa sede prodotta alcuna idonea documentazione, pur a fronte della successiva reiterazione dell’ordine esibitorio, con conseguente valutabilità del comportamento processuale dell’amministrazioni intimata ex artt. 116 cpc e 63 cpa", sottolineano i giudici.

"Alla luce della documentazione offerta solo dalla parte ricorrente e data la lacunosa motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istante, non si può che accogliere il ricorso in epigrafe. Ed, invero, la motivazione dell’amministrazione posta a supporto del provvedimento è generica, scarna nella ricostruzione dei fatti"prosegue la sentenza.

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Non sono suscettibili di compromettere l’affidabilità quelle condotte che, per la loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri motivi, non appaiono ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sull’affidabilità del soggetto interessato a svolgere le proprie funzioni, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposta una grave misura sanzionatoria sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, con riferimento non solo all’episodio che ne ha occasionato l’adozione ma anche ai precedenti atti (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 1028). Si può dunque affermare che le circostanze sulle quali si fondano tutti i provvedimenti di divieto dell’Amministrazione non sono elementi sufficienti a far scattare, ipso iure, la misura interdittiva, dovendo la stessa Amministrazione ricercare l’insieme dei fattori da cui possa desumersi, con elevato grado di probabilità, una significativa compromissione del grado di affidabilità del soggetto interessato", concludono i giudici.
 

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