skin

Cassazione: 'Raccolta scommesse solo con concessione rilasciata da Monopoli'

09 giugno 2016 - 13:30

La Corte di Cassazione ribadisce che si possono raccogliere scommesse solo per conto di operatore con  concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Raccolta scommesse solo con concessione rilasciata da Monopoli'

E' reato "svolgere attività di intermediazione nel settore scommesse, in assenza di autorizzazione ex art. 88 Tulps e per conto di un allibratore estero, autorizzato dalla competente autorità di quel Paese all'esercizio e gestione di raccolta scommesse, ma non dotato di concessione ad operare in territorio italiano".

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente contro la decisione del Tribunale di Termini Imerese di condannarlo alla pena — sospesa - di mesi due e giorni venti di arresto per aver predisposto all'interno del proprio negozio, in difetto di licenza, "due postazioni telematiche ed un'apparecchiatura touch-screen denominata 'posracingdogs' (cd. Totem), a sua volta connessa con la rete Internet, strumenti mediante i quali era possibile scommettere su competizioni canine, rilasciando apposito promemoria cartaceo e sfruttando anche il conto-gioco di terzi, senza l'autorizzazione di questi ultimi, nel caso in cui gli scommettitori non fossero muniti di un proprio conto-gioco, in tal modo svolgendo un'attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse per via telematica".


I giudici della Cassazione ricordano che è "ius receptum che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del Tulps con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. 3, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli, Rv.260944, Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726)".
 

Altri articoli su

Articoli correlati