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BetuniQ, Cassazione conferma custodia cautelare per Gennaro

07 ottobre 2016 - 11:16

Cassazione conferma custodia cautelare in carcere per Mario Gennaro, ex numero uno di BetuniQ. Ugo Cifone commenta la sentenza e parla della nuova società.

Scritto da Francesca Mancosu
BetuniQ, Cassazione conferma custodia cautelare per Gennaro

 


La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mario Gennaro, ex numero uno di BetuniQ, operatore maltese coinvolto nell'ormai celebre Operazione Gambling della Dda di Reggio Calabria che nell'estate 2015 portò a decine di sequestri di società e siti per gioco online illecito, contro la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Tribunale di Reggio Calabria.

 

I REATI - Una misura stabilita "per essersi associato con altri soggetti, quale capo, promotore e costitutore della società di fatto operante tramite la UniQ Group Buchmacher Gmbh, la Larabet s.r.I., la Goalsbet Italia s.r.l. e la Unigamingitaly s.r.I., allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese, in parte attive in Italia, in parte stanziate all'estero, dedite all'acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti-riciclaggio" consumando "reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, omessa dichiarazione dei redditi ed Iva, truffa aggravata ai danni dello Stato (con artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), trasferimento fraudolento di valori (con reiterate intestazioni fittizie di imprese e società, volte ad occultare l'infiltrazione nell'organizzazione dei soggetti parte della 'ndrangheta e di consentire l'auto-riciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto".

 

Secondo i giudici della Cassazione, "il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha ampiamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente. Infatti, dopo aver riportato le risultanze di indagine considerate rilevanti, in relazione alle provvisorie imputazioni che sorreggono la misura nelle prime 55 pagine del provvedimento gravato, ha poi analiticamente ricostruito gli indizi relativi a ciascuna delle fattispecie al ricorrente ascritte".

APPLICATI PRINCIPI DI LEGGE - Per la Corte infine l'ordinanza impugnata ha valorizzato "la molteplicità dei contatti e dei rapporti intercorsi tra gli associati, il modus operandi, la diffusività spaziale e temporale delle loro relazioni di affari, la riconducibilità dei legami ad una gestione di carattere unitario e sovraordinato riferibile in primis al Mario Gennaro, nell'ambito di una chiara ed unitaria strategia di impresa che si attuava anche mediante precise direttive di comportamento. Il Tribunale del riesame risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione dei principi espressi in tema da questa Corte, secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati".

IL COMMENTO DI BETUNIQ - Sulla sentenza si esprime, con una nota, Ugo Cifone, direttore commerciale Marketing e Comunicazione di BetuniQ Italia: "Il  provvedimento emesso dal Gup di Reggio Calabria prevede espressamente la possibilità, per Gennaro, di tornare a lavorare con il marchio BetuniQ sul mercato  regolamentato italiano motivo per cui è stato disposto contestualmente il dissequestro del brand e dei domini relativi al sito web. Ne consegue pertanto, che  come già anticipato in altra comunicazione ufficiale, BetuniQ opererà con regolare autorizzazione sia on line che con punti di ricarica (PVR)".

BANDO SCOMMESSE E FUTURO DELLA SOCIETA' - Cifone poi passa a chiarire alcune questioni in sospeso su BetuniQ Italia: "In relazione invece ai creditori della  vecchia società, ribadisco che i debiti saranno onorati, basterà attenersi alle procedure di recupero indicate sul sito www.betuniq.it. Alla domanda 'che ne sarà del personale della vecchia società?' posso confermare che si sta valutando attentamente la reintroduzione di alcune risorse del team preesistente nonché la collaborazione di nuove figure professionali a garanzia della continuità e rinnovamento. Nessuna previsione ad oggi è possibile fare in relazione all’eventuale partecipazione al bando scommesse da parte della società, ritenendola alquanto prematura. La dirigenza valuterà nell’occasione della pubblicazione del bando di gara le
opportunità offerte al momento dal mercato, senza escludere l’affiancamento di partner importanti che si sono già proposti. Certamente l’obiettivo della società è scendere in campo protagonista del settore
come in passato ma con la garanzia di massima trasparenza, legalità e leale concorrenza".
 

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