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Cassazione rigetta ricorso Ctd per scommesse abusive

07 ottobre 2016 - 11:47

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del titolare di un Ctd per il sequestro delle apparecchiature per raccolta abusiva di scommesse.

Scritto da Fm
Cassazione rigetta ricorso Ctd per scommesse abusive

 


Per la Cassazione è infondato il ricorso del titolare di un Ctd contro l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria per il rigetto della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo di varie apparecchiature disposto dal Gip dello stesso Tribunale per raccolta abusiva di scommesse.


Il ricorrente imputava al Tribunale del riesame di aver "omesso di verificare 'la reale
discriminazione subita sia dal bookmaker maltese sia dal centro ad esso affiliato'. Una volta verificata la discriminazione suddetta, dovrebbe disapplicarsi la legge penale, e in particolare il
reato di cui all'articolo 4, comma 4 bis, I. 401/1989. Sotto tale profilo l'ordinanza sarebbe 'errata, illogica' e 'in aperta violazione di legge e dei principi comunitari' di cui agli articoli 49, 51, 52 e 56 TFUE. Al riguardo, adduce il ricorrente che occorre tenere conto della distinzione tra il bookmaker e il ruolo di mero Ced/Internet point svolto dal ricorrente stesso, il quale, 'non gestendo ed organizzando le scommesse, non si assume alcun rischio in merito al contratto di scommessa stipulato dal giocatore italiano', soltanto al bookmaker competendo l'organizzazione delle scommesse".

 

La doglianza secondo il ricorrente sarebbe stata "fattuale, quantomeno nella sua imprescindibile premessa, in quanto perviene a chiedere al giudice di legittimità di accertare l'estraneità alla organizzazione delle scommesse del ricorrente, in contrasto con quanto gli è stato imputato (il capo di imputazione gli addebita lo svolgimento di 'attività per accettare e trasmettere, o comunque per favorirle, scommesse online') e con quanto il giudice di merito ha ritenuto, riconoscendo che l'attività della società maltese in concreto viene realizzata in Italia mediante Ctd tra
cui quello del ricorrente".
 

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