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Tar Liguria: 'Regolamento Gap Ventimiglia, caserma non è luogo sensibile'

21 novembre 2016 - 08:34

Il Tar Liguria contesta al Comune di Ventimiglia (Im) l'inclusione di una caserma fra i 'luoghi sensibili' individuati dal regolamento sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Regolamento Gap Ventimiglia, caserma non è luogo sensibile'

 

 

Il Tar Liguria ha accolto il ricorso di un esercente contro il Comune di Ventimiglia (Im) per il provvedimento che ha disposto la cessazione immediata esercizio dell'attività di punto di raccolta di scommesse con vincita in denaro abusivamente condotta e del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 75\2014 nella limitata parte in cui inserisce le caserme nell’elenco dei luoghi sensibili.

 

Secondo i giudici, "la norma attributiva del potere che ha portato ad ampliare i luoghi sensibili alle caserme (oltretutto nell’ambito di un concetto del tutto generale e generico, oltre che sconnesso rispetto a quello di caserma - quale quello di contesto urbano) appare di elevata genericità in relazione alla propria estensione al caso di specie, tale da imporre quindi – alla luce dei predetti principi – una verifica applicativa, motivata ed istruita. Tutto ciò manca nel caso de quo. Peraltro, lungi dal disapplicare la norma regionale ovvero sollevarne la questione di legittimità costituzionale, è ben possibile svolgerne una applicazione ermeneutica coerente ai principi costituzionali (art. 41 Cost) e sovranazionali predetti: in tale ottica la fase attuativa della norma regionale avrebbe dovuto essere accompagnata da adeguati approfondimenti nel senso reso chiaro dai principi sopra richiamati".


Il Collegio invece ha respinto la parte del ricorso in cui l'esercente "contesta la qualificazione in termini di sala giochi della parte di attività oggetto di contestazione con il provvedimento impugnato". Infatti, "lungi dal limitarsi a commercializzare carte prepagate, la struttura risulta aver messo a disposizione dei clienti una serie di computer su cui utilizzare le stesse carte acquistate a fini di giocate; ciò che lega in termini adeguati e sufficienti, ai fini del presente sindacato giurisdizionale, la vendita delle carte prepagate per le scommesse e l’uso dei computer appare la contestualità di luogo e la pubblicizzazione del relativo utilizzo a fini di gioco e scommessa, documentata dalle risultanze del sopralluogo effettuato dagli agenti incaricati. Invero, se la considerazione distinta e parcellizzata dei diversi elementi rilevati potrebbe in astratto consentire l’esclusione dalla qualificazione in esame, il chiaro nesso esistente in loco fra gli stessi, al fine di favorire il gioco e lo svolgimento delle scommesse direttamente nello stesso esercizio che vende le carte necessarie, rende né illogica né frutto di travisamento la valutazione svolta dall’amministrazione comunale al riguardo".
 

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