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Scommesse, Cassazione conferma sequestri Ctd non autorizzati

19 gennaio 2017 - 11:33

Con una serie di sentenze la Cassazione conferma i sequestri delle apparecchiature per la raccolta di scommesse per bookmaker stranieri non autorizzati.

Scritto da Fm
Scommesse, Cassazione conferma sequestri Ctd non autorizzati

 


Per esercitare la raccolta di scommesse per un bookmaker senza licenza italiana, occorre prima dimostrare che colui che intende esercitare l'attività "deve aver richiesto l'autorizzazione ex art. 88 e che il
diniego di autorizzazione sia motivato sulla mancanza di concessione in capo alla società estera illegittimamente discriminata dal bando".

 

Questo uno dei motivi per cui la Cassazione, con una serie di sentenze, ha respinto i ricorsi dei titolari di diversi Ctd italiani contro il sequestro probatorio delle apparecchiature per la raccolta di scommesse disposto dai Pm di alcuni tribunali italiani per aver esercitato, senza l'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 Tulps, attività di raccolta scommesse mediante la collaborazione dei bookmaker stranieri Stanleybet, Betsolution4U e Centurionbet.

 

Nelle sentenze, ancora una volta, si ribadisce che "l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a
concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza, di cui all'art. 88 del Tulps, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni
per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67 e sentenza Biasci). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la
configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti,
non integra il reato di cui alla legge 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, sent. n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241, Sez. 3, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 3, n. 12335 del 7/1/2014, Ciardo, Rv. 259293)".

 

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