skin

Cassazione: 'No raccolta scommesse per bookmaker senza concessione'

17 febbraio 2017 - 10:37

La Corte di Cassazione conferma sequestro delle apparecchiature per raccolta scommesse esercitata per bookmaker straniero senza concessione.

Scritto da Fm
Cassazione: 'No raccolta scommesse per bookmaker senza concessione'

"In ogni caso, rileva la Corte, che l'esclusione dal bando dell'operatore è stata ritenuta non discriminatoria dalla recente sentenza di questa Sezione non essendo stata ritenuta illegittima l'esclusione dell'allibratore dalla procedura di gara del 2012, dal momento che lo stesso, nonostante una richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria da cui non risultava, con sufficiente chiarezza, la sua adeguata capacità economico-finanziaria, la quale costituiva una condizione essenziale, anche a tutela dei consumatori, per accedere alla gara predetta".

Questo è uno dei motivi con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un esercente contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari aveva confermato il decreto di apprecchiature per la raccolta scommesse rinvenute nel suo locale per aver esercitato, senza l'autorizzazione di cui all'art. 88 Tulps, attività di raccolta scommesse mediante la collaborazione del bookmaker straniero, società di diritto maltese priva di concessione statale.

 

I giudici sottolineano che "l'ordinanza affronta la questione centrale della vicenda (ed anche del presente ricorso), quale l'esclusione del bookmaker straniero dal cd. Bando Monti del 2012, fondata sugli stessi rilievi sopra indicati, svolgendo anche sul punto una motivazione del tutto logica e congrua, non censurabile in questa sede.
In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la società di diritto maltese era stata esclusa dalla gara poiché, a seguito di richiesta di integrazione documentale, aveva prodotto una sola garanzia bancaria dalla quale non risultava, in modo sufficientemente chiaro, un'adeguata capacità economico finanziaria ed aveva ritenuto giustificata la previsione di maggior rigore della normativa italiana che prevedeva il rilascio di due fideiussioni in ragione di motivi imperativi legati alla tipologia di attività e alla tutela del consumatore".
 

Altri articoli su

Articoli correlati