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Tar Puglia: 'Scommesse, rispettare distanziometro legge Gap'

13 aprile 2017 - 14:01

Il Tar Puglia ribadisce la validità della legge regionale sul Gap e conferma divieto raccolta scommesse nelle vicinanze di una scuola.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Scommesse, rispettare distanziometro legge Gap'

 


"Ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto non risulta convincentemente dimostrata, allo stato, l’allegata impossibilità di gestione di un punto di raccolta di scommesse nell’intero territorio comunale di Cutrofiano, nel rispetto della distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili fissata direttamente dall’art. 7, comma 2 della legge regionale pugliese 13/12/2013 n° 43, in ordine alla cui legittimità costituzionale questa Sezione si è già pronunciata con l’ordinanza n° 206 del 20/4/2016".

 

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta da una società di gioco contro il Comune di Cutrofiano (Le) per il divieto di prosecuzione dell'attività per l'esercizio delle scommesse.


Il locale dove si svolge l'attività di raccolta scomemsse si trova nelle vicinanze di una scuola e non rispetta "l’art. 7 comma 2 della L.R. Puglia n. 43/2013, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione per l'esercizio delle sale da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 TULPS non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette".
 

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