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Cassazione: 'Scommesse abusive, riaprire dibattimento'

19 maggio 2017 - 09:19

La Cassazione invita a riaprire il dibattimento su causa contro esercenti che svolgevano la raccolta abusiva di scommesse per operatore estero.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse abusive, riaprire dibattimento'

 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catania contro la sentenza del Tribunale di Catania che ha assolto, in fase predibattimentale, perché il fatto non sussiste, alcuni esercenti accusati di svolgimento abusivo, in concorso con i rappresentanti di un operatore estero, dell'accettazione e della raccolta scommesse sui risultati delle partite di calcio anche per via telematica o telefonica.

I giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, concordando sulla "necessità di riforma della sentenza previa rinnovazione del dibattimento anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. mediante acquisizione di copia della richiesta di autorizzazione di p.s. e del provvedimento di diniego della Questura".


Con un unico motivo, il Procuratore generale ha dedotto "che la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., fondata sulla circostanza dirimente della legittimità dell'operato degli imputati per conto dell'operatore estero, priva di autorizzazione dello Stato italiano per motivi ritenuti illegittimi, ha impedito alla accusa di produrre documenti e di chiedere l'escussione di testi a sostegno della tesi accusatoria".
I giudici infine ricordano che "l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse può essere, alla stregua della giurisprudenza elaborata dalla Corte Europea e dalla Suprema Corte, esercitata senza la concessione richiesta dalla legge soltanto nel caso in cui questa sia stata negata dall'autorità a causa della non conformità del regime concessorio con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE". Fatto che "il giudice avrebbe dovuto in concreto verificare (ciò che la anticipata assoluzione non ha appunto consentito) per quali ragioni l'istanza per il rilascio della concessione, che in sentenza si assume essere stata presentata, fosse stata rigettata; tanto più essendo risultato invece soltanto che per alcuni degli imputati la richiesta del rilascio della licenza era stata rigettata per motivi diversi (quali ad esempio la mancata presentazione di documentazione circa la idoneità dei locali) da quelli censurati dalla Corte Europea perché discriminatori. Per altri imputati, poi, nulla sarebbe risultato circa la stessa presentazione dell'istanza".
 

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