skin

Sala scommesse accanto ad asilo nido, il Tar del Lazio: 'Si può fare'

04 dicembre 2020 - 16:10

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una società che si era vista negare l'apertura di una sala scommesse perché troppo vicina a un nido d'infanzia.

Scritto da Redazione
Sala scommesse accanto ad asilo nido, il Tar del Lazio: 'Si può fare'

"L'asilo nido non può essere ricompreseo nel novero degli istituti scolastici", quindi ai fini dell'apertura di locali dedicati alla raccolta del gioco non può considerarsi "luogo sensibile". è in questo senso che sentenzia il Tar del lazio accogliendo il ricorso di una società e stabilendo che vanno annullati sia il provvedimento della questura di Roma col quale era stato espresso il diniego all'avvio di una sala scommesse, sia l'articolo del regolamento del Comune di Ardea dedicato, al quale il questore aveva fatto riferimento.

L'episodio risale al settembre dello scorso anno quando una società si è vista emanare un decreto della questura di Roma che impediva l'avvio di un'attività di raccolta del betting nel Comune di Ardea, perché il locale destinato era ubicato a meno di 500 metri da un "luogo sensibile", come da indicazioni inscritte nell'articolo 8 del Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia, deliberato da quel municipio laziale il 23 maggio dello 2019. Il luogo sensibile in questione era un asilo nido privato ma lo stesso municipio, quando si è visto impugnare il regolamento, in una nota ha dichiarato che "tale attività si differenzia dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in quanto trattasi di un servizio sociale educativo per la prima infanzia a carattere pre-scolastico e non obbligatorio, quindi, non soggetto agli obblighi di rispetto della distanza minima richiesta dalla norma ….”

Nelle motivazioni per le quali il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Srls si legge che "la ricomprensione degli asili nido nel novero dei luoghi sensibili, oltre a esorbitare dalla ratio giustificatrice della normativa primaria statale e regionale in tema di contrasto alla ludopatia, non si giustifica nemmeno alla luce della normativa del settore scolastico, che non consente di ricomprenderli nel novero degli 'istituti scolastici'.

L'amministrazione statale, quindi la questura di Roma, all'epoca dei fatti, non aveva ritenuto comunque sufficiente la precisazione del Comune di Ardea continuando dunque a negare l’apertura della sala scommesse richiesta dal ricorrente. Con decreto successivo al ricorso poi, ha annullato il precedente provvedimento di diniego, accogliendo l’istanza del ricorrente, solvo poi, in data 06.02.2020, emettere un ulteriore decreto, con il quale ha precisato che il precedente provvedimento del 17.01.2020 doveva ritenersi emesso con riserva dell’esito del giudizio del Tar.

La sentenza del Tribunale è arrivata solo adesso e prevede l'annullamento sia del provvedimento impugnato (decreto della Questura di Roma datato 17.09.2019), sia l’art. 8 del Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia, approvato dalla deliberazione del Consiglio comunale di Ardea (nr. 28 del 23 maggio 2019), limitatamente alle parole “nonché i nidi d’infanzia”.

 

Altri articoli su

Articoli correlati