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Il betting italiano appeso al filo della Corte UE: altri 13 procedimenti penali rinviati alla Corte di Lussemburgo

02 settembre 2010 - 06:45

Il settore italiano delle scommesse attende con trepidazione il (futuro) verdetto della Corte di Giustizia Europea, per il quale non è ancora stata fissata la data di udienza. Ma la situazione si fa ogni giorno più interessante. Specie adesso (e, a dire il vero, ormai da qualche settimana) che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha inoltrato alla Corte di giustizia Europea ben 13 procedimenti relativi al 'solito' conflitto legale tra lo Stato italiano e i bookmaker esteri che operano senza la concessione richiesta dalla nostra normativa, e il Presidente della Corte di Giustizia ha disposto la riunione delle cause.  Che si vanno così ad aggiungere ai due procedimenti analoghi provenienti dalla Corte di Cassazione penale, per un totale di 15 cause in attesa del verdetto della Corte Europea dal quale probabilmente dipenderà il futuro del betting italiano. Non solo. Secondo quanto disposto dal Presidente della Corte di Lussembrugo nell'ordinanza di riunione delle cause, “data la connessione oggettiva tra le dette cause”, è necessario “ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura”, riunire le varie cause “ai fini della trattazione scritta e orale nonché della sentenza”.

Scritto da Alessio Crisantemi


Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE (attualmente artt. 49 TFUE e 56 TFUE) di una “normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse agli operatori nazionali titolari di una concessione”. Così, le cause sin questione sono state riunite e rinviate alla Corte di Giustizia europea “ai fini della trattazione scritta e orale nonché della sentenza”.

Il Tar Lazio, lo scorso marzo, aveva già sospeso il processo relativo a 14 casi analoghi in attesa della definizione della questione pregiudiziale sollevata dalla Cassazione penale, attraverso le due pronunce – conosciute sotto il nome di 'Costa' e 'Cifone', destinate a segnare la storia del betting internazionale.


DA VERBANIA L’ATTO N°16 – Ma non finisce qui. Un’altra richiesta di pregiudiziale, la potenziale 16esima indirizzata alla Corte Ue, arriva ora dal Tribunale del Riesame di Verbania il quale chiede “Quale sia l'interpretazione degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione”.

Una questione del tutto simile a quella sollevata (e accolta) dal Tribunale laziale il quale chiedeva: “Se esiste compatibilità tra la normativa nazionale (introdotta a partire dal decreto Bersani, decreto-legge n. 223 del 4.7.2006, convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE di un «sistema nazionale… che prevede, fra l'altro: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore ed al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione»IT 19.6.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 161/29”.

INTANTO PROSEGUONO I RICORSI AL TAR - In attesa della pronunica della Corte Europea la situazione è tutt'altro che tranquilla. Anzi. La battaglia legale tra i bookie esteri e il sistema italiano continua sui banchi dei vari Tar. Proprio in queste ore il Tribunale di Firenze è chiamato ad esprimersi riguardo a 4 nuovi ricorsi presentati da una società estera a tutela dei propri centri di trasmissione, dopo che lo stesso Tar toscano aveva accolto la richiesta dei bookie in varie udienze analoghe a quelle discusse ieri.

 

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