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Tar Lazio accoglie ricorso di un allibratore: "Proroga valida, solo nuovi atti concessori possono determinarne l'inefficacia"

23 aprile 2012 - 09:14

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un allibratore abilitato alla raccolta di scommesse ippiche per l'annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Grosseto ha negato al ricorrente il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse ippiche “a libro” presso i tornelli dell’ippodromo di Grosseto. Secondo il Tar: “il ricorrente è un allibratore abilitato alla raccolta di scommesse a quota fissa sugli eventi ippici che opera sul campo dell’ippodromo di galoppo di Grosseto; in particolare, si tratta di allibratore che ha operato, negli ultimi anni, sulla base del regime di proroga previsto dal d.m. Finanze 30 dicembre 1999. Sala giochi abusiva chiede ripristino dell'attività di somministrazione, ma il Tar dice no

Scritto da Sm

Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, la Questura di Grosseto ha rigettato l’istanza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. all’esercizio della detta attività di allibratore presentata dal ricorrente, con riferimento all’anno 2012, richiamando, in funzione motivazionale del diniego, una nota dell’Aams del 24 gennaio orientata a concludere per l’impossibilità per gli allibratori di continuare ad operare nel regime transitorio previsto dal d.m. Finanze 30 dicembre 1999, dopo il respingimento dell’impugnazione del d.m. Finanze, 24 ottobre 2000 da parte del T.A.R. del Lazio e nelle more della <<sottoscrizione del relativo atto convenzionale (con gli allibratori)>>. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. La previsione dell’art. 25 del d.P.R. 8 aprile 1998 n. 169 (regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) già prevedeva, infatti, la proroga alla data del 31 dicembre 1999 delle concessioni per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, in attesa del riordino della materia delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Il successivo art. 1 del d.m. Finanze 30 dicembre 1999 (validità delle convenzioni vigenti con le società di corse) ha poi prorogato, le convenzioni in vigore <<nelle more dell'emanazione della convenzione tipo che accede al servizio di raccolta da parte delle società di corse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi sull'esito delle scommesse…..(e) fino alla stipula delle nuove convenzioni>>; con tutta evidenza, si tratta quindi di una proroga normativa destinata ad operare, non fino all’approvazione della convenzione tipo (approvata con il successivo d.m. Finanze, 24 ottobre 2000) relativa al settore degli allibratori, ma alla fase successiva della <<stipula delle nuove convenzioni>> con i nuovi soggetti autorizzati alla raccolta delle scommesse. Non può pertanto essere condivisa la tesi dell’Amministrazione, tesa a riportare la scadenza del regime transitorio ex art. 1 del d.m. Finanze 30 dicembre 1999 ad un momento anteriore alla stipula delle nuove convenzioni (nel caso di specie, il respingimento, da parte del Tar Lazio, del ricorso proposto avverso il d.m. 24 ottobre 2000) essendo, al contrario, solo la stipula dei nuovi atti concessori che può determinare la conclusione del regime transitorio in questione e la definitiva caducazione dei titoli provvisori di esercizio riconosciuti agli allibratori precedentemente autorizzati dalla citata normativa. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, senza necessità di acquisire anche la citata nota 24 gennaio dell’Aams (che, come riconosciuto dalla difesa del ricorrente alla camera di consiglio del 17 aprile 2012, è stata interamente trasfusa nel provvedimento impugnato); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.

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