Sospensione minimi garantiti: Tar Lazio respinge ricorso "Prevista la definizione delle controversie"
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso di una società di scommesse per la sospensione dell'efficacia della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14254 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la società all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 114.180,00 oltre interessi, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 221 (storica);
Scritto da Sara
della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14255 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la società Scalise Silvano & C. s.n.c. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 48.633,91, oltre le penali, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1172; della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14221 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la Società Agenzia di Scommesse s.r.l. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 114.180,00 (rectius € 113.709,24), il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1173; della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14298 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la Società Agenzia di Scommesse s.r.l. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 96.939,38, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1175;
Secondo il Tar “non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile posto a fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato, perché i provvedimenti impugnati devono ritenersi integralmente sostituiti dai nuovi provvedimenti adottati in data 15 giugno 2012, con i quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha provveduto a dare attuazione all’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, con il quale è stata prevista la definizione, in via equitativa, delle controversie relative alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 ed alle relative integrazioni mediante una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, con contestuale abrogazione della previsione relativa all’adozione delle c.d. misure di salvaguardia, contenuta nell’articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006”.