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Sospensione minimi garantiti: Tar Lazio respinge ricorso "Prevista la definizione delle controversie"

27 luglio 2012 - 14:14

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso di una società di scommesse per la sospensione dell'efficacia della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14254 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la società all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 114.180,00 oltre interessi, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 221 (storica);

Scritto da Sara

della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14255 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la società Scalise Silvano & C. s.n.c. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 48.633,91, oltre le penali, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1172; della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14221 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la Società Agenzia di Scommesse s.r.l. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 114.180,00 (rectius € 113.709,24), il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1173; della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, protocollo n. 14298 in data 8 maggio 2012 con la quale si invita la Società Agenzia di Scommesse s.r.l. all’integrazione ai minimi annui garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un totale di € 96.939,38, il tutto con riferimento alla Convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1175;

Secondo il Tar “non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile posto a fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato, perché i provvedimenti impugnati devono ritenersi integralmente sostituiti dai nuovi provvedimenti adottati in data 15 giugno 2012, con i quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha provveduto a dare attuazione all’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, con il quale è stata prevista la definizione, in via equitativa, delle controversie relative alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 ed alle relative integrazioni mediante una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, con contestuale abrogazione della previsione relativa all’adozione delle c.d. misure di salvaguardia, contenuta nell’articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006”.

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