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Scommesse e Ctd: la Cassazione riabilita Goldbet, “discriminata come Stanleybet”

22 marzo 2013 - 10:37

Quando si ha a che fare con Centri di trasmissione o elaborazione dati (Ctd  o Ced), si configura reato “laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale”,  anche se la norma incriminatrice risulta incompatibile con la normativa comunitaria, risulta, in questo caso, l'obbligo del giudice di "disapplicare". Da questi principi “discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata”. Tuttavia, “ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche con riguardo alla Goldbet”. E' quanto stabilito dai giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione che in una sentenza di questi giorni (in allegato) - che la storia ricorderà sotto il nome di 'sentenza Antelli' - riabilitano, sostanzialmente, il bookmaker estero Goldbet in Italia. Ginestra (Assosnai): “Privilegi ingiustificati per bookie esteri, serve intervento normativo” Cifone (Acogi): “Evidente il vuoto normativo italiano”

Scritto da Redazione

Secondo la Corte Suprema, con l'ordinanza del 16.2.12 pronunciata dalla Corte europea, veniva testualmente affermato che, “riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa-Cifone (già prima evocata). Tuttavia, - ha soggiunto la Corte - il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten GmbH perché, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall'Aams, in applicazione del D.L. 4.7.06 n. 223”.

“La Corte europea – precisano i giudici - nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall'Amministrazione del Monopoli di Stato indette nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività dei gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l'Aams e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli”.

La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, “ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice”.

In particolare, si è ricordato che, in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e, quindi, cercare di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni ed, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori già esistenti.

La pronuncia della Corte Suprema arriva in seguito a un ricorso presentato da un operatore che operava (anche) per conto di Goldbet che impugnava la sentenza del Tribunale di Teramo, sez. dist. Giulianova del 27 aprile 2011 con la quale si procedeva nei suoi confronti per violazione degli artt. 4 e 4 bis L. 401/89 per avere - in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. - svolto direttamente o per via telematica, esercizio di scommesse su competizioni sportive riservate allo Stato, operando come intermediario delle ditte Stanley International Betting Ltd (con sede nel Regno Unito) e della Goldbet (con sede in Austria).

E la conclusione del discorso riconduce alle conclusioni già rassegnate nella 'Cifone' ove, - “in conformità con la pronunzia adottata dalla Corte di Giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di quello stesso procedimento - è stato ribadito il concetto che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confliggere con i principi del Trattato CE, ma le eventuali limitazioni imposte devono rispondere a principi precisi che concernono le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi devono rispondere a "motivi imperativi di interesse generale" con proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza.
In assenza dei suddetti requisiti - dice la sentenza citata - le libertà previste dagli artt.43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata”.
Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

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