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Milano, Tar riapre sala scommesse: “La legge regionale non si applica”

13 marzo 2014 - 17:37

La sala scommesse di Corso Vercelli, a Milano, non può qualificarsi alla stregua di una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, con conseguente inapplicabilità dell’art. 5 della legge regionale 8/2013. Lo ha evidenziato la prima sezione del Tar Lombardia nell’ordinanza relativa al ricorso di Uninvest S.p.A., gestore della sala scommesse per l’annullamento della decisione del sindaco del Comune di Milano che aveva disposto la sospensione dell’attività della sala di raccolta scommesse e gioco d’azzardo per mesi sei.

Scritto da Gt
Milano, Tar riapre sala scommesse: “La legge regionale non si applica”

I giudici rilevano che “la Corte costituzionale ha delineato i limiti della potestà legislativa e amministrativa in tema di ordine e sicurezza pubblica, statuendo, tra l’altro: a) che ‘questa Corte ha più volte affermato che Regioni e Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa sia alla prevenzione dei reati, sia al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest’ultimo, in senso stretto, quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale” (sentenza n. 290 del 2001). Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le “misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” (sentenza n. 290 del 2001)’; b) che ‘con la modifica del Titolo V è stata riservata allo Stato, dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza; ed alla competenza regionale residuale - e non più concorrente – è stata attribuita la materia della polizia amministrativa locale. Quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza’.

 

I PRESUPOSTI DEL COMUNE - Il Tar evidenzia inoltre che “non coglie nel segno la tesi dell’Amministrazione secondo cui i presupposti per l’emissione dell’impugnata ordinanza sarebbero ricavabili dall’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 febbraio 2014 e al fatto che l’attività di intrattenimento, gioco e scommesse, intrapresa da Uninvest, possa cagionare serie turbative alla tranquillità dell’edificio condominiale ed al suo decoro". L’ordinanza comunale - specificano ancora i giudici del Tar Lombardia - "non illustra specifici episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, né risultano essere state assunte iniziative da parte del Ministero in ordine alla tutela degli interessi di cui l’Amministrazione ha affermato di valutato l’obbligatorietà". I giudici, infine, evidenziano che "in relazione all’intento di proteggere particolari categorie di cittadini dal rischio della dipendenza psicologica dal gioco d’azzardo", la Sezione ha già osservato che "in tale dibattito assai articolato e sovente caratterizzato dalla contrapposizione tra molteplici impostazioni culturali circa il riconoscimento, in capo allo Stato ’regolatore’, di un dovere di dissuasione dal gioco d’azzardo, occorre considerare che il legislatore italiano ha in realtà adottato da tempo una politica espansiva nel settore dei giochi d’azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali".

Per questo motivo il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto la domanda cautelare e fissato la trattazione di merito del ricorso in udienza pubblica il prossimo 8 ottobre 2014

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