skin

Tar Lazio: “Una concessione non autorizza apertura rete Ctd”

21 maggio 2014 - 07:49

Secondo la sezione prima ter del Tar del Lazio la Questura può rifiutare la licenza di pubblica sicurezza a un centro collegato ad un bookmaker estero, se quest’ultimo ha partecipato al recente bando scommesse, ma ha ottenuto un’unica concessione e deve ancora attivarla. Questo quanto stabilito con due ordinanze con le quali sono state respinti i ricorsi di alcuni centri collegati al bookmaker SKS365, operatore che ha partecipato al recente bando di gara aggiudicandosi un’unica concessione. Qualche settimana fa, i giudici amministrativi avevano chiesto il riesame delle richieste di pubblica sicurezza avanzate da altri titolari di centri collegati al bookie e rinviato alcuni ricorsi all’udienza del prossimo 10 luglio.

Scritto da Amr
Tar Lazio: “Una concessione non autorizza apertura rete Ctd”

Il Tar ritiene il rifiuto della Questura legittimo, visto che SKS365 ha ottenuto una concessione a fronte di alcuni obblighi, che prevedono di superare una verifica tecnica per l’attivazione della rete. Ad oggi il completamento della verifica “non risulta essere avvenuto”, si legge nell’ordinanza, in ogni caso SKS365 “ha ottenuto la concessione, non attiva, per un solo diritto, vale a dire per un solo punto, ancora dalla stessa non indicato”. Per questi motivi il Tar ha ritenuto legittimi i provvedimenti di chiusura dei locali disposti Questura, ma ha accolto il ricorso “limitatamente alla sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la cessazione anche dell’attività autorizzata di sala giochi e l’ordine di affissione del cartello con la dicitura ‘chiuso con provvedimento del Questore di Roma’”.

 

 

TERZA ORDINANZA PER SKS – In una terza ordinanza, il Tar ha accolto la domanda cautelare “limitatamente alla sospensione del provvedimento di cessazione dell’attività autorizzata di sala giochi e dell’affissione del cartello recante l’avviso di chiusura dell’esercizio commerciale”, rilevato che “l’ottenimento, da parte della Società SKS365 Group Gmbh, della concessione Aams n. 4584 (all. 11.a di parte ricorrente), può assumere rilievo in relazione al diniego della licenza di cui all’art. 88 TULPS, oggetto di separato giudizio, tenendo conto di quanto rappresentato con nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25.2.2014” e considerato che “nella presente causa, allo stato, in assenza della licenza ex art. 88 Tulps, il provvedimento impugnato (avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 17-ter, co. 4 e 100 Tulps), risulta corretto se riferito alla cessazione della sola attività per la quale manca il titolo, e non anche alla cessazione dell’attività di sala giochi (regolarmente autorizzata ex art. 86 Tulps)”.

Articoli correlati