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Palermo: per la Commissione Tributaria legittima l'imposta dovuta dai bookmaker esteri in Italia

04 giugno 2014 - 15:32

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha stabilito che l’imposta unica richiesta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle agenzie di scommesse collegate a bookmaker esteri è legittima e dovuta per concorsi e scommesse di qualunque tipo, anche se svolti all’estero e in assenza di concessione dell’Agenzia delle Dogane e autorizzazione di pubblica sicurezza.

Scritto da Gt
Palermo: per la Commissione Tributaria legittima l'imposta dovuta dai bookmaker esteri in Italia

Secondo quanto si apprende su Agipronews, è stato respinto il ricorso del gestore di un’agenzia affiliata all’austriaca Goldbet. Il collegio ritiene che “la formazione della scommessa tramite agenzia estera porta a stabilire in Italia il luogo di conclusione del contratto”. Quindi, il titolare dell’agenzia è soggetto passivo d’imposta – insieme al bookmaker estero – anche per evitare la “disparità di trattamento tra chi opera nella legalità e chi agisce in totale esenzione d’imposta”. Nessun dubbio poi sull’ipotizzato contrasto dell’imposta alle Direttive Europee in materia di Iva: essa è “coerente e non contrasta con il divieto Ue di introduzione di imposte sulla cifra di affari, la cui ratio è quella di evitare distorsioni nel meccanismo di contribuzione nazionale alle necessità di finanziamento della Comunità europea”.

 

La base imponibile è stata calcolata induttivamente dall’Agenzia delle Dogane – come prevede la legge di stabilità 2011 - partendo dalla media provinciale della raccolta dei negozi Aams della provincia di Palermo (544mila euro) e giungendo così alla cifra contestata di 27mila euro di imposta più 34mila di interessi e sanzioni. La previsione normativa costituisce “una ragionevole presunzione” ma – secondo la Ctp di Palermo - occorre tener conto della fase di start-up dell’attività (avviata nel gennaio 2011, l’anno per cui è stata richiesta l’imposta) e delle dimensioni ridotte del negozio, pochi metri quadrati all’interno di una rivendita di materiale audiovisivo. Per questo, la Commissione Tributaria ha deciso di ridurre la base imponibile del cinquanta per cento e di imporre al gestore del centro il versamento di circa 13 mila euro di imposta, oltre alle sanzioni.

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