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Teramo, Tribunale dissequestra Ctd: “Negare licenza Polizia contrario a principi Ue”

12 luglio 2014 - 08:57

I centri trasmissione dati collegati a bookmaker autorizzati in altri paesi Ue non accettano direttamente le giocate tra utenti e operatori, ma si limitano a fornire il servizio di connessione, impedire la loro attività e negare la licenza di polizia, unicamente per la mancanza di concessione, è contrario ai principi della Comunità Europea.

Scritto da Redazione
Teramo, Tribunale dissequestra Ctd: “Negare licenza Polizia contrario a principi Ue”

Lo ha stabilito con sentenza la sezione penale del Tribunale di Teramo, che ha dissequestrato i locali e i computer del titolare di un centro collegato al bookmaker maltese Betpassion, rappresentato dagli avvocati Andrea Vianello e Marco Colapinto, entrambi del Foro di Padova.

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici del riesame, “gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed e’ possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio (…) E’ di tutta evidenza che la limitazione all’esercizio pubblico dell’attività di impresa con modalità transfrontaliere può avere luogo unicamente se finalizzata alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo e da tale finalità giustificata. Ne consegue che ove la richiesta di autorizzazione avanzata dal ricorrente ex art. 88 T.U.L.P.S. fosse stata respinta per motivi legati alla persona del richiedente (…) tali da compromettere o porre comunque a rischio la sicurezza pubblica, la limitazione risulterebbe pienamente compatibile con i principi comunitari di tutela dell’attività di impresa con modalità transfrontaliera, poiché la limitazione ai principi di cui agli artt. 43 e 49 Trattato U.E. troverebbe conforto nelle previsioni delle deroghe espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi in forza dell’articolo 55 CE, ovvero giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (cfr. sentenza Biasci e altri, p. 22). Sennonché sembra inevitabile constatare come l’operatore de quo svolga la sua attività al di fuori del territorio nazionale, ma in ambito comunitario, sulla base di una autorizzazione regolarmente rilasciata da uno Stato membro della U.E., di tal che negare la possibilità per imprenditori italiani di porre in contatto telematico l’utenza con quell’imprenditore comunitario costituisca indebita compressione del diritto di svolgere attività di impresa avente natura transfrontaliera (…) sembra doversi ritenere che il rigetto della richiesta di autorizzazione avanzata dal ricorrente ex art. 88 T.U.L.P.S. sia fatta derivare dal mancato conseguimento da parte del bookmaker della concessione per la fornitura nel territorio italiano di servizi in materia di giochi e scommesse. Ed a ciò consegue palesemente come il vaglio rimesso da C.G.E. Sez. III 12.9.2013 – Biasci e altri – al giudice nazionale circa l’effettiva possibilità di operare un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio, abbia esito indiscutibilmente positivo (…) Il diniego reso invece unicamente in forza del mancato conseguimento della concessione ad operare sul territorio italiano si pone invece in insanabile contrasto con i principi previsti dagli artt. 43 e 49 Trattato UE, determinando per le medesime ragioni così la disapplicazione al caso di specie della previsione di cui all’art. 4 L. 401/1989 e quindi la stessa sussistenza del fumus del reato ipotizzato”.

 

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