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L’Adm revoca la concessione a Skirmony Ltd: “Rese dichiarazioni non veritiere”

21 agosto 2014 - 14:48

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la revoca della convenzione di concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici stipulata con la società Skirmony Ltd, con sede legale in Valletta (Malta).

Scritto da Amr
L’Adm revoca la concessione a Skirmony Ltd: “Rese dichiarazioni non veritiere”

 

 

LE MOTIVAZIONI – L’Adm ricorda che l’11 dicembre 2012 era pervenuta da Skirmony Ltd, una dichiarazione circa la non violazione da parte della stessa del divieto di intestazione fiduciaria e che il 5 febbraio 2013 si comunicava che la società era composta per il 10% dalla società Finecom S.p.A. e per il restante 90% dalla società maltese Fenlex Holdings & Services Ltd, omettendo di specificare la caratteristica di società fiduciaria della stessa.

A seguire, dopo l’avvio di procedimento di decadenza per mancata presentazione della documentazione necessaria alla informazione antimafia, la Skirmony Ltd aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese di Malta da cui emerge che socio unico della società è la ‘Fiduciaria – Fenlex Holdinh & Services Ltd per conto e in nome del signor Riccardo Tamiro. L’Adm considera dunque che “il concessionario, in data 11 dicembre 2012, ha reso una dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art.75 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della predetta dichiarazione” e ricorda che “per pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (…), la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni, e che la non veridicità di quanto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, essendo peraltro irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal medesimo”.

Adm ricorda inoltre “la nota prot. n. 52399 del 19 giugno 2014 con la quale è stato comunicato alla società l’avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4114 per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti” e considera che “le memorie prodotte dal concessionario non sono state ritenute esaustive a giustificare le gravi inadempienze contestate”.

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