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Vibo Valentia: il Riesame considera Betuniq 'discriminata' dal bando scommesse

01 ottobre 2014 - 10:07

Le ragioni poste a fondamento del diniego alla partecipazione alla gara pubblica della Uniq Group Ltd, si pongono in contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE e conseguentemente non possono costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 4 L.401/89.

Scritto da Gt
Vibo Valentia: il Riesame considera Betuniq 'discriminata' dal bando scommesse

È quanto statuisce il Tribunale del riesame di Vibo Valentia che in udienza, ascoltate le ragioni della Uniq Group , e ripercorso l’iter della stessa, considera la BetuniQ discriminata .

 

La fattispecie della Uniq Group Ltd si inquadra , in una ipotesi di cui alla Sentenza 24656/2012 della Corte di Cassazione ovvero quella riguardante un soggetto che abbia richiesto la licenza o la concessione in Italia e gli siano state negate, ipotesi nella quale “il Giudice nazionale è tenuto ad indagare circa le ragioni del diniego e since4rarsi a) che le stesse non abbiano determinato diversità di trattamento o posizioni di vantaggio fra i cittadini italiani e quelli stranieri, b) che siano emerse, nel corso di una procedura chiara e trasparente, c) siano giustificate dal perseguimento di scopi di interesse pubblico preminente, quali evitare l’infiltrazione della criminalità nel settore, tutelare i consumatori e limitare un’eccessiva sollecitazione al gioco..” con l’effetto che , in assenza di una sola di queste condizioni “ le ragioni del diniego si porranno in concreto contrasto con i principi di cui agli artt 43 e 49 del Trattato CE e non potranno essere giustificate a mente dell’art 46 del medesimo Trattato , con la conseguenza che -in simili evenienze- la mancanza di concessione o di licenza di p.s. non potranno costituire il presupposto per l’ applicazione delle sanzioni penali previste dalla L.401/89 art 4” ( Trib Ries. La Spezia ord del 9/06/2014, 29/174 RG mod. 18; Cass. Pen. Sez IV 31.03.2014 n.14804)

Non sussiste il fumus del reato ipotizzato e pertanto la richiesta è risultata meritevole di accoglimento. La BetuniQ non ha potuto ottenere in Italia le necessarie concessioni e/o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare della società alla quale è collegato attraverso contratto di prestazione di servizi. La produzione di una sola dichiarazione rilasciata da un unico istituto bancario richiesta ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria dello stesso operatore economico , non è considerata causa di legittima esclusione. Il Tribunale del Riesame pertanto ha riconosciuto valide le ragioni della Betuniq disponendo all’uopo il dissequestro annullando il provvedimento impugnato .

Betuniq ora attende il formale riconoscimento in sede di Consiglio di Stato che a breve dovrà recepire le nuove determinazioni della CGE sulla validità del bando ed altresì valutare se sia o meno legittima la esclusione dalla partecipazione al bando di gara delle 2000 concessioni, proprio della Betuniq .  

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