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Cassazione: “Sentenza Biasci lascia impregiudicata questione su effettiva discriminazione subita da un Ced”

13 ottobre 2014 - 16:02

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 16 settembre scorso, nel confermare la configurabilità del reato di cui all'art. 4 commi 1 e 4bis della L. 401/89, nei confronti del gestore di un centro elaborazione dati (risultato negli anni operare per conto di più società estere non autorizzate), si è soffermata sulla applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza sul caso Biasci e a. del 12 settembre 2013.

Scritto da Redazione
Cassazione: “Sentenza Biasci lascia impregiudicata questione su effettiva discriminazione subita da un Ced”

 

La suddetta sentenza era stata invocata dall'indagato al fine di sostenere la legittimità dello svolgimento del servizio transfrontaliero “puro”, da contrapporre alla operatività tramite concessione amministrativa secondo le modalità e i palinsesti del sistema concessorio italiano.

La Suprema Corte ha osservato come il caso considerato dal giudice europeo, nella richiamata sentenza Biasci, esula dalla fattispecie riguardante il gestore del centro de quo il quale pacificamente raccoglieva quantomeno le somme corrispondenti agli importi delle scommesse, bonificandole agli operatori comunitari ai quali era affiliato, così ponendo in essere una illecita intermediazione.

Rileva il collegio come, "con riguardo alla posizione della società Goldbet Sportwetten Gmbh, la predetta sentenza ha lasciato impregiudicata e devoluto al giudice del rinvio, la questione relativa ad una effettiva eventuale discriminazione subita dalla predetta società austriaca, precisando che la sovrapponibilità tra la posizione della medesima società e quella della società anglo-maltese (oggetto della sentenza Costa e Cifone), fosse fondata su una constatazione del giudice del rinvio e non quindi della Corte di Giustizia. Allo stato non è, pertanto, dimostrato alcun comportamento discriminatorio patito dalla società Goldbet Sportwetten Gmbh".

LA PAROLA AL LEGALE - L'avvocato Chiara Sambaldi, contattata da Gioconews.it per un commento, osserva come “la sentenza, soffermandosi e facendo applicazione dei principi contenuti nella sentenza Biasci si pone in evidente contrasto con l'orientamento, ad oggi maggioritario, espresso dalla medesima sezione della Suprema Corte, che esclude l'applicabilità della norma penale di cui all'art. 4 L. 401/89 nei confronti dei gestori di Ced collegati all'operatore austriaco Goldbet Sportwetten Gmbh, sulla scorta di una (invero allo stato solo presunta), discriminazione patita dalla società stessa rispetto, non all'accesso alle gare d'appalto bensì al mantenimento del conseguito titolo concessorio da parte di società collegata”.

 

IL TESTO DELLA SENTENZA - Per scaricare il testo integrale della sentenza cliccare qui.

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