skin

Tribunale del Riesame di Palermo, ordinanza conferma sequestro internet point

19 dicembre 2014 - 10:19

Con ordinanza del 3 dicembre scorso il Tribunale di Palermo, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale che ritiene la norma penale, che sanziona la raccolta abusiva di scommesse, pienamente applicabile ai cd centri trasmissione dati, ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato, giacchè l'indagato, in assenza di concessione e di licenza di P.S., raccoglieva il denaro contante dagli scommettitori utilizzando una propria postazione personale ed un conto riconducibile alla propira azienda.

Scritto da Mc
Tribunale del Riesame di Palermo, ordinanza conferma sequestro internet point

 


L'indagato operava per conto delle società estere Goldbet Sportwetten Gmbh e Remote Gaming Solution Ltd le quali, osserva il Tribunale, non risultano aver avanzato istanza di partecipazione alla gara bandita ai sensi del DL 16/12 (cd Decreto Monti).

In particolare, rileva il Collegi, la società Goldbet risulta aver partecipato in forma di società costituenda (diversamente denominata) ovvero la società Goldbet Italia.it controllata dalla società austriaca, che non si è aggiudicata alcun diritto per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse e giochi perché collocatasi al posto nr 2662 della graduatoria ovvero oltre la posizione nr 2000 che rappresentava il limite dei diritti da aggiudicare previsto dal bando stesso.

La Remote Gaming Solution Ltd risulta non aver partecipato al Bando di Gara suddetto per essere stata costituita in data successiva e non vi è prova dell'effettivo ottenimento di un titolo abilitativo rilasciato dalle autorità Maltesi.


Il Tribunale ha respinto i rilievi di illegittimità europea del Bando di Gara Monti, richiamando i principi affermatisi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e ha concluso che non può dubitarsi della legittimità in sé di un sistema fondato sulla necessità di munirsi di una preventiva concessione. Sussiste, pertanto, il pericolo che la libera disponibilità del locale nel quale si è svolta l'attività illecita possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri analoghi reati.


L'Avvocato Chiara Sambaldi, difensore di Snai Spa intervenuta nel procedimento, evidenzia come la misura cautelare ha avuto ad oggetto l'intero locale dell'esercizio internet point e non solo le attrezzature informatiche utilizzate per lo svolgimento dell'attività contestata. L'ordinanza delinea, peraltro, un orientamento del Tribunale di Palermo che si connota per rinnovato rigore interpretativo.

Articoli correlati