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Ctd: il Gip di Teramo ordina al pubblico ministero nuovi accertamenti

19 gennaio 2015 - 14:44

Il Gip di Teramo con recentissima ordinanza del 14 gennaio ha respinto la richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente a carico del gestore di un centro collegato all'operatore maltese Centuriunbet Ltd (marchio Bet1128) indicando al pubblico ministero i necessari ulteriori accertamenti.

Scritto da Sm
Ctd: il Gip di Teramo ordina al pubblico ministero nuovi accertamenti

 
Rileva il Giudice come la sentenza sul caso Biasci del 12 settembre 2013 della Corte di Giustizia Ue ha confermato la legittimità del contesto normativo interno fondato sul doppio binario (concessione e licenza di ps) ritenendo compatibile con le norme del trattato la disciplina prevista dall'art. 88 tulps che subordina il rilascio della licenza di ps al possesso della concessione amministrativa.
 
La Corte di Cassazione, recependo le sentenze del giudice dell'Unione, ha ribadito che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice (ex art. 4 L. 401/89) e i principi del Trattato, ragion per cui per procedere alla disapplicazione della normativa interna occorre dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti della società maltese in oggetto sottoi seguenti profili: a) arbitraria esclusione; b) impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti; c) comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti. Afferma, inoltre, il Gip che non è ipotizzabile l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per avere il soggetto agito in presenza di una normativa oscura e contraddittoria. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (e non di un orientamento pacifico)avrebbe dovuto indurre l'agente a risolvere il dubbio attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione illecita, come invece non avvenuto (cfr. Cass. sez III, n. 37851 del 4-6/16-9-2014, rv 260944). 
 
L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa Snai Spa che si è opposta alla richiesta di archiviazione, contattata per un commento, in questa delicata fase di transizione caratterizzata dalla scadenza dei termini per la regolarizzazione fiscale al 31/1/15 e in vista della prossima pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue sulla durata delle concessioni Monti (22/01/15), osserva l'importanza del contributo dei concessionari nel contenzioso penale che vede e vedrà lo Stato contrapposto ai fenomeni abusivi, anche al fine di tenere vivo un contrasto giurisprudenziale che se dovesse tramutarsi in un orientamento pacifico (disapplicativo della norma penale) porterebbe all'esclusione sistematica dell'esistenza del reato per carenza dell'elemento piscologico (ignoranza inevitabile della legge penale).  

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