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Tribunale Napoli dissequestra Ctd e focalizza l'attenzione su esclusione da bando di gara

20 gennaio 2015 - 14:51

Il Tribunale di Napoli, Sezione X Riesame, ha dissequestrato un Ctd Betuniq.

Scritto da Redazione
Tribunale Napoli dissequestra Ctd e focalizza l'attenzione su esclusione da bando di gara

“In particolare – affermano i legali della società - esaminata la documentazione depositata nel fascicolo di parte, ha ribadito alcuni principi già ripresi dalla Corte di Giustizia e le cause di compressione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione di servizi in ambito comunitario. È possibile la deroga di tali principi solo per ragioni di ordine pubblico.

 

Secondo il tribunale “nel caso di specie ciò che appare difettare è il mancato ricorso da parte dell’Agenzia a procedure alternative di verifica delle condizioni di partecipazione, allorchè la società maltese ha rappresentato di non potere produrre due attestazioni relative alla capacità economica avendo rapporti finanziari con un solo istituto di credito, ma comunque di essere in possesso del requisito relativo al conseguimento di ricavi non inferiori a 2.000.000,00 euro. La situazione lamentata dal ricorrente, ovvero la illegittimità del bando di gara in quanto normativo di condizioni palesemente discriminatorie, ciò costituisce valido presupposto per la disapplicazione dell’art 4 L. 401/1989”. I legali della Betuniq sono soddisfatti di quanto affermato nel corpo della ordinanza, laddove viene recepito ancora una volta quanto sostenuto dal marzo 2013, allorché la Uniq Group Ltd “veniva esclusa dalla partecipazione al bando, in modo assolutamente illegittimo e senza avere la possibilità di ricorrere a procedure alternative, come previsto dalla giurisprudenza amministrativa in materia di appalti, per dimostrare concretamente il possesso del requisito. La Uniq Group Ltd,alla luce delle tante valutazioni di diritto espresse dai Tribunali italiani, pertanto, attende fiduciosa la futura decisione nel merito”.

I PRINCIPI UE - Il Tribunale ha ribadito poi alcuni principi già ripresi dalla Corte di Giustizia e le cause di compressione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione di servizi in ambito comunitario . E’ possibile la deroga di tali principi solo per ragioni di ordine pubblico . In concreto 4 sono le ipotesi: che il soggetto abbia ottenuto la concessione e la licenza di pubblica sicurezza e comunque violi una delle prescrizioni in materia: in tal caso il contrasto con i precetti comunitari è da escludersi i radice…; che il soggetto non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia e non abbia mai conseguito l’autorizzazione ad esercitare l’attività neppure nel Paese di stabilimento: questa attività è certamente di rilievo penale , in quanto non può ravvisarsi alcun contrasto fra l’esistenza di un qualsiasi regime autorizzatorio, dall’interessato del tutto disatteso, ed il principio comunitario; che il soggetto, già abilitato all’estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle Autorità nazionali le necessarie autorizzazioni: anche questa ipotesi è certamente rilevante dal punto di vista penale, in quanto la disciplina che impone restrizioni soggettive non è stata ritenuta , in sé incompatibile con i principi comunitari; che il soggetto abbia richiesto la licenza e la concessione in Italia e gli siano state negate: solo in questo caso il giudice nazionale è tenuto ad indagare circa le ragioni del diniego e sincerarsi che le stesse (a) non abbiano determinato diversità di trattamento o posizioni di vantaggio fra i cittadini italiani e quelli stranieri , (b) siano emerse nel corso di una procedura chiara e trasparente , (c) siano giustificate dal perseguimento di scopi di interesse pubblico preminente , quali evitare l’infiltrazione della criminalità del settore, tutelare i consumatori e limitare un’ eccessiva sollecitazione al gioco , (d) siano proporzionate al raggiungimento di tali scopi, ossia che gli interessi non potrebbero essere perseguiti tramite l’adozione di procedure alternative; difettando una sola di queste condizioni, le ragioni del diniego si porranno in concreto contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato Ce e non potranno essere giustificate a ,mente dell’art 46 del medesimo Trattato, con la conseguenza che in simili evenienze la mancanza di concessione o di licenza di pubblica sicurezza non potranno costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 4 L. 401del1989.

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