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Avv. Sambaldi: tutta da dimostrare rilevanza di una "discriminazione indiretta" rispetto al Bando Monti

11 marzo 2015 - 12:36

“Con la sentenza del 18 dicembre 2013, depositata il 31 marzo 2014, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha censurato l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Trani, per non aver motivato in merito alle censure di cui al ricorso proposto dalla società Centuriunbet Ltd avverso il Bando di Gara Monti. La Sezione Quarta della Suprema Corte, si è limitata a richiamare un'ipotetica ‘discriminazione indiretta’, invocata dalla difesa, e la cui sussistenza e rilevanza dovrà essere valutata dal Tribunale di merito che ancora ad oggi non si è pronunciato”.

Scritto da Redazione
Avv. Sambaldi: tutta da dimostrare rilevanza di una "discriminazione indiretta" rispetto al Bando Monti

L’avvocato Chiara Sambaldi commenta così le recenti dichiarazioni del collega Marco Ripamonti sulla ‘discriminazione indiretta’ rispetto al bando di gara Monti.

 

“La sentenza della Corte Costituzionale n. 264/13, citata dalla Sezione afferisce, peraltro, una materia differentemente disciplinata (servizi settore trasporti) e assoggettata alla direttiva Ce 12/12/2006 n. 2006/123/CE, dal cui ambito di applicazione è come noto escluso il settore dei giochi e delle scommesse. Pare opportuno evidenziare, inoltre, ad esclusivi fini di chiarezza - prosegue - che la predetta società Centurionbet Ltd, dopo aver impugnato il Bando di Gara Monti, non risulta, ad oggi, aver formalizzato l'intenzione di dare impulso al procedimento per pervenire ad una pronuncia del competente giudice amministrativo, al non celato fine di sottoporre i motivi di ricorso al giudice penale, ovviamente sprovvisto di adeguati strumenti di compiuta valutazione degli atti amministrativi. Alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue e dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa nazionale, alcun dubbio pare sussistere circa il carattere rimediale della Gara Monti, rispetto alle precedenti illegittime restrizioni contenute nelle norme di gara, ricordiamo, afferenti il solo operatore Stanley International Betting Ltd”.

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