skin

Ripamonti: “Impensierisce discriminazione indiretta, ecco legame tra trasporti e scommesse”

13 marzo 2015 - 09:32

“È con piacere che riscontro come le poche parole di commento da me spese sulla Sentenza in parola abbiano provocato la replica della collega Sambaldi, esperta della materia e con cui da anni, quale avversaria, mi confronto con lealtà nelle aule giudiziarie. Ciò, evidentemente, mi permetto di dire, significa che l’argomento impensierisce”. Lo evidenzia l’avvocato Marco Ripamonti in riferimento alle osservazioni di Sambaldi sulla sentenza della Cassazione resa sul caso Bet 1128.

Scritto da Redazione
Ripamonti: “Impensierisce discriminazione indiretta, ecco legame tra trasporti e scommesse”

 

“In ordine alle puntualizzazioni svolte – prosegue Ripamonti - debbo però rilevare che sia inesatto affermare che la Corte di Cassazione si sia avvalsa di una sentenza della Corte Costituzionale afferente a tutt’altra materia. Certamente è vero che la materia trattata dal Giudice delle Leggi sia attinente ai trasporti, ma la Cassazione non ha confuso certamente i trasporti con le scommesse, atteso che il riferimento ed il trade union tra i due settori è il concetto di discriminazione.  Concetto che la Corte di Cassazione ha ritenuto, condivisibilmente, applicabile sia al settore trasporti come a quello scommesse, atteso che in entrambi i comparti sia del resto invocabile la Libertà di Stabilimento, su cui infatti la Sentenza della Corte Costituzionale verte. Quindi, l’accostamento attuato dalla Corte di Cassazione è assolutamente fondato e pertinente.

La Suprema Corte non ha trattato la materia delle scommesse alla stregua di quella dei trasporti, ma ha applicato alla materia scommesse due concetti applicabili ad entrambe le fattispecie: 1) la discriminazione indiretta; 2) la libertà di stabilimento. Per il resto, mi sembra francamente un argomento privo di rilievo giuridico il fatto che il ricorso al Tar avverso l’impugnazione del Bando sia ancora sub judice. Ciò che invece rileva in punto di Diritto è che la Corte di Cassazione abbia affermato che l’atto amministrativo illegittimo perche’ strutturato in modo tale da impedire la partecipazione al bando della Centurionbet e dei soggetti ad essa collegati in violazione delle norme comunitarie,  chiami in causa non solo il giudice amministrativo per l’annullamento, ma anche ed alternativamente il giudice ordinario per la disapplicazione. Situazione, questa, che come rilevato dall’avvocato Vincenzo Scarano e dal sottoscritto ha condotto la Corte di Cassazione  ad affermare come, a fronte dello stesso bando Monti, il caso di Centurionbet sia riconducibile ad ipotesi di discriminazione indiretta. Situazione, questa, che potrebbe anche trovare conferma in Corte di Giustizia, attesa la pendenza di importante questione pregiudiziale e che potrebbe porre l’operatore in una posizione di particolare interesse”.

Articoli correlati