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Ctd, Gip di Teramo respinge richiesta archiviazione: “Ulteriori accertamenti per posizione operatori maltesi”

16 marzo 2015 - 15:49

Il Gip di Teramo, con alcune recenti ordinanze depositate il 12 marzo scorso, ha indicato al pubblico ministero ulteriori indagini da svolgere al fine di accertare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle società maltesi, per conto delle quali operano gli indagati.

Scritto da Redazione
Ctd, Gip di Teramo respinge richiesta archiviazione: “Ulteriori accertamenti per posizione operatori maltesi”

 

Il Gip richiama l'orientamento già espresso dallo stesso ufficio, con ordinanza del gennaio scorso, evidenziando come la Corte di Cassazione, recependo le sentenze del giudice dell'Unione europea, ha ribadito che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice (ex art. 4 L. 401/89) e i principi del trattato, ragion per cui per procedere alla disapplicazione della normativa interna occorre dimostrare rispetto a quali gare si è dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti della società maltese in oggetto sotto i seguenti profili: a) arbitraria esclusione; b) impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizioni di parità con gli altri concorrenti; c) comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti.

Il Gip afferma che non è ipotizzabile l’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per avere il soggetto agito in presenza di una normativa oscura e contraddittoria. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (e non di un orientamento pacifico) avrebbe dovuto indurre l'agente a risolvere il dubbio attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione illecita, come invece non avvenuto (cfr. Cass. sez III, n. 37851 del 4-6/16-9-2014, rv 260944).

L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa che si è opposta alla richiesta di archiviazione, osserva “come possa essere rilevante che i giudizi amministrativi instaurati dagli operatori maltesi in oggetto, avverso gli atti della gara Monti (alla quale non hanno partecipato), giungano ad una celere definizione di merito, anche per agevolare il giudice penale nell'accertamento dei presupposti indicati dalla Suprema Corte, in presenza dei quali procedere alla disapplicazione della norma penale”.

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