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Richiesta riduzione giocata minima, per Tar Lazio ‘illegittimo silenzio dell’Adm’

20 aprile 2015 - 16:08

Con una sentenza, il Tar del Lazio ha stabilito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà rispondere all’istanza presentata lo scorso maggio dalla società Romar Srl, che chiedeva la riduzione del costo base della scommessa a quota fissa a 25 centesimi (attualmente è di 1 euro) e la riduzione a un minimo di 50 centesimi (da 2 euro) per l’importo minimo scommettibile.

Scritto da Amr
Richiesta riduzione giocata minima, per Tar Lazio ‘illegittimo silenzio dell’Adm’

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici “se è vero che, secondo l’art. 12, comma 1, lett. n), del decreto legge n. 39/2009, convertito dalla legge n. 79/2009, ‘al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può ... stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro ...’, è pur vero che, secondo la disposizione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 (nel testo modificato dall’art. 1 della legge n. 190/2012) - fermo restando il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei soli casi in cui il procedimento stesso ‘consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio’ - comunque le Pubbliche Amministrazioni ‘se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo’. Stante quanto precede, si deve ritenere che le considerazioni svolte dalla Difesa erariale nella memoria depositata in data 27 febbraio 2015 non possano comunque esimere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal fornire un espresso riscontro all’istanza presentata dalla società ricorrente, anche mediante l’adozione di un provvedimento redatto in forma semplificata laddove fosse ravvisata la manifesta inammissibilità o infondatezza dell’istanza stessa”.

 

LA SENTENZA - Il testo della sentenza può essere visionato cliccando qui.

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