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Santa Maria Capua Vetere, Tribunale ordina restituzione materiale informatico di Ctd

28 aprile 2015 - 16:40

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere – articolazione territoriale di Caserta - ha ordinato la restituzione di materiale informatico consolidando le tesi difensive della Uniqgroup Ltd, in attesa della pronuncia della Cge in base al noto rinvio del febbraio scorso.

Scritto da Redazione
Santa Maria Capua Vetere, Tribunale ordina restituzione materiale informatico di Ctd

Il provvedimento del giudice si inserisce nel giudizio ordinario instauratosi presso la Prima Sezione penale del Tribunale, in capo al titolare di un Ctd imputato di aver commesso il reato previsto dall’art 4 della L. 401/89. Il difensore del centro, avvocato Domenico Neto, nel caso di specie evidenziava la particolare condizione della Uniq Group e la presentazione della istanza ex art 88 Tulps effettuata dal titolare, depositando tra l’altro, in udienza, istanza di dissequestro, alla luce delle ultime novità giurisprudenziali.

Il giudice istruttore provvedeva con ordinanza alla restituzione del materiale sequestrato, ritenendo manifesta la condizione necessaria affinchè potesse parlarsi di un’effettiva discriminazione. Si legge infatti che ‘l’operatore è stato ingiustificatamente leso nell’esercizio dei diritti inerenti la libertà comunitaria di stabilimento”.

Si legge inoltre nell’ordinanza: ‘Nel caso in oggetto è da ritenersi sussistente il fumus del profilo discriminatorio dell’operatore Uniq Group Ltd così come rilevato dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria emessa in data 26.02.2015. Il Giudice de libertate, infatti, ha rilevato che la Uniq Group Limited ha presentato ritualmente domanda di partecipazione al bando di gara per l’assegnazione di nuove concessioni Aams ed è stata esclusa dalla gara in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione di adeguata capacità economico-finanziaria ex art. 3.2 del bando mediante fideiussione bancario di due diversi istituti, pur avendo indicato all’Aams i motivi per cui si rendeva impossibile presentare tale doppia garanzia. Preso atto che tale comportamento è da ritenersi lesivo e discriminatorio della libertà di stabilimento, nonché in contrasto con il favor partecipationis e con l’art. 47 della direttiva CE 2004/18”.

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