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Ctd, in Gazzetta l'ordinanza del Riesame di Bari su rinvio a Corte Costituzionale

10 dicembre 2015 - 10:42

In Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che rinvia alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sul bando Monti.

Scritto da Amr
Ctd, in Gazzetta l'ordinanza del Riesame di Bari su rinvio a Corte Costituzionale

Sarà la Corte Costituzionale a occuparsi della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale del Riesame di Bari su un ricorso intentato da un Ctd collegato a Bet1128 e che era stato sequestrato per mancanza di concessione statale e di licenza di pubblica sicurezza. L’ordinanza di rimessione – emessa nel novembre 2014 – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre.

 

I RILIEVI DEI GIUDICI - I giudici baresi osservano che "Il settore delle scommesse, nel nostro ordinamento, è oggetto di una complessa disciplina nella quale profili più strettamente penalistici si intrecciano, sul piano della regolamentazione, a profili di natura amministrativa: ciò si fonda, evidentemente sulla indubbia rilevanza pubblicistica della materia che incide su aspetti di rango primario quali gli interessi finanziari dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico.

In tale prospettiva il legislatore subordina l'esercizio dell'attività organizzata di raccolta e gestione delle scommesse alla sussistenza di un duplice requisito: l'ottenimento di un'apposita concessione da parte dello Stato (nel caso specifico si tratta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), all'esito della partecipazione ad una pubblica gara che prevede l'attribuzione del titolo abilitativo in favore di un numero circoscritto di soggetti e il rilascio dell'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 Tulps". 
 
Il regime italiano in materia di giochi e scommesse “deve essere armonizzato con i principi e le norme di diritto comunitario nel perseguimento di eliminare tra gli Stati membri, gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali”.
Inoltre, “come di consueto spetta al giudice nazionale verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti”.

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